Vino Novello

Si definisce “Novello” il vino ottenuto con la macerazione carbonica, applicata prima della vinificazione. I grappoli vengono posti in vasche sature di anidride carbonica per 5-10 giorni per favorire la produzione di sostanze profumate e glicerina. In queste condizioni avviene una fermentazione parziale e rapida, tanto che, in pochi giorni, i vini novelli appariranno già equilibrati e pronti al consumo. I novelli sono gli unici a essere messi in commercio molto presto, a partire dal 30 ottobre dello stesso anno di vendemmia e si trova generalmente in commercio fino a gennaio – febbraio. Il vino novello, infatti, non essendo un vino invecchiato, dopo alcuni mesi perde le sue qualità organolettiche. Questo particolare vino può appartenere esclusivamente alle categorie dei vini DOP e  IGP per i quali i singoli disciplinari ne autorizzino la produzione.

Il sistema di produzione nonché l’immissione al consumo del “vino novello” è stata notevolmente semplificata, abrogando il precedente decreto 13 luglio 1999. Ai sensi dell’allegato 7 del nuovo decreto, la produzione e immissione al consumo dei vini novelli deve rispettare le seguenti regole:

– la menzione tradizionale “novello” è riservata solamente ai vini a DOP o IGP tranquilli e frizzanti;

– la loro immissione al consumo è ora anticipata al 30 ottobre;

– il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10 giorni dall’inizio della vinificazione stessa;

– il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera deve riguardare almeno il 40% del vino (in precedenza era il 30%);

– il titolo alcolometrico totale minimo al consumo non può essere inferiore a 11% vol. e il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve essere superiore a 10 g/l;

– non sussistono più disposizioni restrittive nell’uso di contenitori di capacità superiore a 1,5 litri e sono altresì soppressi i vincoli sui materiali utilizzabili per i recipienti;

– l’estrazione dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre è condizionata all’iscrizione sui documenti di trasporto della dicitura “ da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre .…..(indicare anno)”, eliminando le limitazioni di data esistenti fino ad oggi.

Ulteriori precisazioni relative al modo di ottenimento nonché in materia di utilizzazione di tale menzione possono essere previsti dai relativi disciplinari di produzione. Infine si ricorda che il vino novello deve essere ottenuto interamente con prodotto della stessa annata e non è consentito il taglio con il 15% di vino proveniente da altra vendemmia, come chiarito da una apposita comunicazione del Mipaaf.