Vini Varietali

Questa categoria, una delle novità più rilevanti dell’OCM vino riformata, è comunque compresa nel segmento dei Vini senza Denominazione di Origine e Indicazione Geografica. I vini sono prodotti con una o più delle seguenti varietà di vite, anche in questo caso senza dover rispettare particolari disciplinari di produzione: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon (ed il loro sinonimo Cabernet), Merlot e Syrah, tra i vitigni rossi, Chardonnay e Sauvignon, tra quelli bianchi. L’etichetta, perciò, riporterà il termine “Vino” oppure “Vino Varietale”, eventualmente integrato dal termine “d’Italia” e dal colore di base (Bianco, Rosso e Rosato), e con le altre indicazioni previste per la categoria precedente. I Vini Varietali potranno essere anche Vini Spumanti e Vini Frizzanti.

Per poter produrre e commercializzare un vino varietale bisogna rispettare alcuni vincoli e sottoporlo a un vero e proprio controllo regolamentato. Il Decreto Ministeriale n. 381 del 19 Marzo 2010 ha anche istituito un sistema di controllo e di certificazione. I soggetti che intendono produrre vini varietali sono tenuti a sottoporli al controllo da parte di strutture idonee a svolgere la verifica e la certificazione sull’intero processo di produzione (autorità pubbliche, organismi di controllo con apposito decreto ministeriale, organismi di controllo di cui all’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), e a comunicare la propria scelta alla Regione di competenza, nonché all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Il soggetto incaricato al controllo deve garantire, tramite una verifica documentale, la veridicità delle indicazioni facoltative indicate nel sistema di etichettatura dei vini e in tal senso deve verificare la documentazione relativa all’acquisto o alla produzione della partita destinata al confezionamento.

Le procedure per il controllo e la certificazione prevedono le seguenti disposizioni:

a) nel caso di prodotti ottenuti direttamente dalla produzione aziendale il soggetto incaricato del controllo verifica la dichiarazione vendemmiale, nonché ogni altra documentazione necessaria a garantire un efficace controllo sul prodotto e in particolare a garantire la rispondenza quantitativa dei carichi dei vini designati con il nome della varietà e/o dell’annata e delle partite oggetto di controllo;

b) nel caso di prodotti acquistati o conferiti il soggetto incaricato del controllo verifica la documentazione ufficiale di trasporto  riportante, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale, anche l’indicazione dell’annata di produzione delle uve e/o il nome di una o più varietà di uve utilizzate per l’ottenimento del prodotto. In tal caso il documento di trasporto costituirà attestazione di conformità.

I soggetti che producono vini varietali sono tenuti a comunicare alle strutture incaricate del controllo l’inizio delle operazioni di imbottigliamento unitamente e/o successivamente il numero di lotto attribuito alla partita o nel caso dei vini commercializzati sfusi verso gli Stati Membri o Paesi Terzi importatori, la data di inizio delle spedizioni. A seguito della comunicazione il soggetto incaricato del controllo, verifica la sussistenza dei requisiti per la rivendicazione delle indicazioni facoltative e nel caso in cui vengano rilevate irregolarità il soggetto incaricato al controllo entro 3 giorni lavorativi ne da comunicazione al soggetto utilizzatore, alla Regione e all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Per i vini spumati (v.s., v.s.q. e v.s.q.a.) designati con il nome della varietà di uva da vino e/o dell’annata di produzione delle stesse si applica la stessa e identica procedura di controllo descritta sopra. Per tali categorie possono essere utilizzate le varietà di uva da vino nei limiti posti dall’art.7 del Dm 23 dicembre 2009.