Vini DOP o Denominazione di Origine Controllata (DOC)
Si intende per «denominazione d’origine», “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata”.
Prodotti in determinate zone geografiche, i vini DOC si caratterizzano per essere rinomati e di qualità. La produzione di questi avviene nel rispetto di un rigido disciplinare, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I DOC, prima di essere commercializzati, devono essere sottoposti a una serie di analisi che ne certifichino le specifiche qualità: caratteristiche chimico-fisiche (gradazione alcolica, estratto non riduttore, acidità volatile, acidità totale, ecc.) e organolettiche (colore, odore, sapore). I disciplinari in materia stabiliscono, tra l’altro, anche la quantità di uva che si può ottenere da un ettaro di vigneto, la resa di trasformazione e la gradazione al consumo.
Per i vini DOC la produzione (ovvero produzione, trasformazione ed elaborazione) deve avvenire nella zona geografica protetta, non possono essere impiegati vitigni non idonei alla coltivazione o vitigni derivanti da ibridi e le uve da cui è ottenuto il prodotto debbano provenire esclusivamente dalla zona geografica protetta.
Il vino DOC arriva al consumatore quando raggiunge le caratteristiche minime per l’immissione al consumo, indicate dal rispettivo disciplinare di produzione. Caratteristiche appositamente certificate sia per gli aspetti analitici (chimico-fisici) che organolettici (colore, odore, sapore).