Titolo alcolometrico effettivo e Volume nominale

TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO. Il valore è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume, è seguito dal simbolo “% vol” può essere preceduto dai termini “titolo alcolometrico effettivo” oppure “alcole effettivo” oppure “alc”. I caratteri dell’altezza minima del titolo alcolometrico in etichetta devono essere: 5 mm se il volume del recipiente è superiore a 100 cl; 3 mm se il volume è pari o inferiore a 100 cl e superiore di 20 cl; 2 mm se è pari o inferiore a 20 cl.
Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento (0,19 in più o in meno) il titolo alcolometrico indicato prevede le seguenti tolleranze:
– 0,5 in più o in meno per i vini DOP, IGP, varietali e generici.
– 0,8 in più o in meno per i vini DOP e IGP immagazzinati in bottiglia per oltre tre anni, per i vini spumanti, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini liquorosi, vini di uve stramature.

VOLUME NOMINALE DEI RECIPIENTI. Tale indicazione deve essere espressa in volume, utilizzando il litro o il centilitro o il millilitro, seguito dalla lettere “e” (preimballaggio CE). Le dimensioni minime da rispettare per la cifra del volume nominale sono: di 6 millimetri se il volume nominale è superiore a 100cl; di 4 millimetri se il valore nominale è compreso tra 20 cl e 100 cl; di 3 millimetri se il volume nominale è uguale o inferiore ai 20 cl. La lettera e deve avere una dimensione minima di 3 millimetri.