Termini di pagamento e interessi di mora – Art. 62

Il comma 3 dell’art. 62 prevede che “il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

  • per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni;
  • e per tutte le altre merci entro sessanta giorni.
    In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine”.

    Inoltre, l’articolo 5, comma 5 del decreto attuativo, specifica che “con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e s.m.i.”

Quest’ultima disposizione normativa prevede che “per le cessioni di prodotti alcolici (…) a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”.

Sanzioni previste per la violazione del comma 3 dell’articolo 62 (termini di pagamento): il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento previsti dall’art. 62, oltre a far scattare gli interessi di mora, viene inoltre sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 500.000, in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

– Cosa significa “gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine”?

La formulazione del comma 3 “gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine” vorrebbe semplicemente significare che, superati i termini utili per il pagamento, sorgerebbe “automaticamente” – senza bisogno cioè di un atto di costituzione in mora (art. 1219 c.c.), un diritto per il creditore di poter esigere tali interessi, a norma dell’articolo 62, comma 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27”. La prescrizione di esigibilità degli interessi scatterebbe dopo 5 anni.

È importante segnalare che gli interessi di mora non possono essere esclusi da un’apposita clausola contrattuale inserita ex ante all’interno del contratto di cessione del prodotto in oggetto.

– Gli interessi dovuti al mancato pagamento nei termini previsti dall’art. 62 sono sottoposti a tassazione?

Il mancato pagamento del prezzo entro i termini previsti dall’articolo 62, fa scattare automaticamente la decorrenza degli interessi. Il creditore, dunque, potrebbe agire come segue:

• rinuncia agli interessi: gli interessi dovranno comunque essere registrati in un conto di svalutazione ad hoc e, in quanto non corrisposti, non saranno soggetti a tassazione;
• riscossione degli interessi: appariranno nel bilancio dell’azienda e saranno soggetti a tassazione.

– Da quando decorrono gli interessi dovuti al mancato pagamento entro i termini stabiliti dall’articolo 62?

I termini previsti decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (salvo quanto detto sopra con riferimento all’art. 22 della legge 18 febbraio 1999, n. 28).

Al fine di risolvere i dubbi interpretativi relativi alla difficoltà di individuare con certezza il momento iniziale di decorrenza dei termini sopra indicati, il decreto attuativo chiarisce che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:

  1. Consegna della fattura a mano;
  2. Invio a mezzo di raccomandata A.R.;
  3. Posta elettronica certificata (PEC);
  4. Impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente,

    come previsto dalla vigente normativa fiscale.

A quanto appreso dalla Confederazione16, con riferimento al punto iv, bisognerebbe specificare che secondo la vigente normativa fiscale – Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 e seguente circolare interpretativa dell’agenzia delle entrate n. 45 del 19 ottobre 2005 – per altro mezzo equivalente si deve intendere altro mezzo che assicura la trasmissione della fattura per via elettronica, ossia invio mediante l’utilizzo di posta elettronica, telefax, via modem.

In ogni caso, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti17.

– Come si calcola il saggio degli interessi?
Il saggio di interesse si determina, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge18, ricorrendo al tasso degli interessi legali di mora (interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento).