Tenore di acidità volatile

1. Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a:

a) 18 milliequivalenti/l per i mosti di uve parzialmente fermentati (pari a 1,08 grammi/l di acido acetico);
b) 18 milliequivalenti/l (pari a 1,08 grammi/l di acido acetico) per i vini bianchi e rosati o
c) 20 milliequivalenti/l (pari a 1,20 grammi/l di acido acetico) per i vini rossi.

2.I tenori di cui al punto 1 sono validi:
a) per i prodotti ottenuti da uve raccolte nella Comunità, nella fase della produzione e in tutte le fasi di commercializzazione;
b) per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini originari di paesi terzi, in tutte le fasi successive alla loro entrata nel territorio geografico della Comunità.
3. Possono essere previste deroghe al punto 1: sul nostro sito è presente l’elenco ministeriale dei vini in deroga.