Tagli
Per “taglio” si intende la “miscelazione” di vini o di mosti, di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a “categorie diverse” di vino o di mosto (Reg. n. 606/09, art. 7, par. 1 – v. a pag. 771).
Ai soli fini predetti sono considerati appartenenti a categorie di “mosto” o di “vino:
– il mosto atto a dare e il vino rosso,
– il mosto atto a dare e il vino bianco
– il mosto atto a dare il vino senza Igp o senza Dop,
– il mosto atto a dare il vino a Igp e a Dop,
– l’arricchimento mediante l’aggiunta di m.c. o di m.c.r.;
– la dolcificazione
Arricchimento e dolcificazione pur comportando una miscelazione (e, quindi, di fatto un taglio), seguono solo le regole previste per le due pratiche stesse, escludendo quelle aggiuntive specifiche sui tagli.)
Un vino può essere ottenuto mediante “miscelazione” o mediante “taglio” solamente se i componenti della miscela o del taglio soddisfano le caratteristiche richieste
per l’ottenimento di un vino e sono conformi alle altre disposizioni del Regolam. n. 1.234/07 ( art. 8, par. 1, 1° cm – v. testo a pag. 771).
Fermo restando che un vino “rosato” può essere ottenuto dalla vinificazione in bianco o in rosato di uve a bacca nera, con o senza miscelazione con prodotti a monte da uve a bacca bianca, il legislatore ha posto dei paletti per quanto attiene i “tagli” quando le due partite da miscelare sono già a livello di “vino”.
In quest’ultima ipotesi valgono le seguenti norme:
Un vino rosato non può essere prodotto mediante il taglio di un vino bianco senza Igp o senza Dop con un vino rosso senza Igp o senza Dop.
In buona sostanza il divieto vale esclusivamente per le operazioni di taglio di vini “generici” e di vini “varietali” (ambedue non Igp/Dop) bianchi con vini “generici” e di vini “varietali” (ambedue non Igp/Dop) di colore rosso.
Al contrario, si può ottenere un vino rosato mediante il taglio di un vino bianco con Igp o con Dop con un vino rosso con Igp o Dop
Deroga speciale. Il divieto di taglio fra bianchi e rossi non vale quando il prodotto finale è (totalmente) destinato alla preparazione di una partita (cuvée) da spumantizzare o all’elaborazione di vino frizzante
Nella Comunità sono vietati il taglio di un vino originario di un Paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra loro di vini originari di due o più Paesi terzi.
In quanto all’origine (geografica) dei prodotti che vengono miscelati fra loro valgono le seguenti regole:
a) per i vini delle classi “generici” e “varietali/millesimati”, mancando un’indicazione di origine, se della stessa origine italiana, possono essere liberamente mescolati fra loro in qualsiasi percentuale;
b) per i vini a Igt: salvo norme più restrittive dei disciplinari, deve essere garantito che almeno l’85 %
della partita di vino (o prodotto a monte) proviene esclusivamente da uve raccolte nella zona geografica dichiarata, solitamente delimitata dall’art. 3 del disciplinare medesimo. Per il rimanente max 15 % la normativa Ue non pone alcun vincolo ma, trattandosi di Igt, deve comunque essere di origine italiana
c) per i vini a Doc/Docg: devono essere ottenuti al 100 % da uve raccolte nella zona delimitata dal disciplinare
d) per le “sottozone” ed equipollenti (Vigna, ecc.), devono essere ottenuti al 100 % da uve raccolte nella zona