Riconoscimento di una Dop/Igp
La denominazione di origine protetta, meglio nota con l’acronimo DOP, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.
Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l’acronimo IGP, indica un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata.
La normativa comunitaria e nazionale prevede che per usufruire del marchio giuridico di DOP o IGP un prodotto, in questo caso il vino deve seguire una determinata procedura per il riconoscimento. A seguito dell’inoltro della domanda di riconoscimento al Ministero delle politiche agricole e forestali, si apre una procedura che si articola essenzialmente in 3 fasi:
– Istruttoria;
– Comunitaria;
– Ispettiva
Nella fase Istruttoria, il Ministero:
• acquisisce il parere della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competenti;
• verifica la rispondenza della domanda ai requisiti previsti dal Regolamento 510/2006 dell’Unione Europea;
• se non vi sono difformità con la norma, indice una riunione con l’Organizzazione dei produttori, la Regione (o Provincia autonoma) e la Camera di Commercio per una ulteriore verifica che il disciplinare di produzione risponda effettivamente ad usi leali e costanti così come previsto dal Regolamento della UE;
• Pubblica la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attendendo 30 giorni per accogliere eventuali opposizioni.
Nella fase Comunitaria, terminata positivamente questa fase istruttoria, il Ministero trasmette la domanda alla Commissione dell’Unione Europea, che:
• ne esamina la conformità al Regolamento 510/2006;
• in caso di esito favorevole, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale UE attendendo 6 mesi per accogliere eventuali opposizioni.
• Trascorso tale periodo senza opposizioni, il prodotto ottiene il riconoscimento e viene perciò iscritto nell’apposito Albo comunitario.
Nella fase Ispettiva, una volta che i prodotti hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP, la denominazione deve essere, presso i singoli produttori, costantemente soggetta a:
• controllo di conformità al disciplinare di produzione, funzione per cui è competente l’ente terzo di certificazione;
• vigilanza sulla commercializzazione, funzione affidata al Consorzio di Tutela, organismo rappresentativo dei produttori, che svolge anche le attività necessarie alla promozione e valorizzazione del prodotto DOP o del prodotto IGP sul mercato.
Gli oneri dell’attività di certificazione sono a carico dei produttori che pertanto, in questo modo, decidono di investire per migliorare la propria professionalità e, soprattutto, per trasmettere ai consumatori una “sostanza” (non solo una “immagine”) di serietà e passione per il proprio lavoro.
I disciplinari di produzione già esistenti sono stati modificati e integrati secondo le direttive del DM adeguandosi alla nuova normativa dalla nuova Ocm Vino orientata a marcare i legami con l ’ ambiente geografico. L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.
Tutti i disciplinare di produzione esistenti sono confluiti nella banca dati europea “E-Bacchus”
I requisiti di base per il riconoscimento:
– Per un vino IGT se la relativa richiesta è rappresentata da almeno il 20% dei viticoltori interessati e del 20% della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio.
– Cinque anni per il passaggio da IGT a DOC con almeno una rivendicazione nell’ultimo biennio di almeno il 35% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati e che rappresentino almeno il 35% della superficie totale dichiarata
– Dieci anni per il passaggio da DOC a DOCG con almeno una rivendicazione nell’ultimo biennio del 51% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati e che rappresentino almeno il 51% della superficie totale dichiarata.
Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Se le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono rivendicate in percentuali inferiori al 35% della superficie totale per le DOCG, inferiori al 20% per le DOC e al 10% per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali richiede la cancellazione.