Registri singoli o dei conti speciali
La tenuta dei registri singoli o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni all’Icqrf in materia di arricchimento, acidificazione e disacidificazione.
Nei registri singoli o conti speciali sono indicati distintamente per ciascun prodotto (Art. 43, Reg. Ce 436/2009):
per quanto riguarda le entrate:
– il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto,
– la quantità del prodotto,
– la data di entrata;
per quanto riguarda le uscite:
– la quantità del prodotto;
– la data di utilizzazione o di uscita,
– se del caso, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del destinatario.
Le iscrizioni nei registri sono effettuate per le entrate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e per le uscite entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione (Art. 45, Reg. Ce 436/2009).
Qualora, però, trattasi di iscrizioni da effettuare nei registri singoli o nei conti speciali (aumento titolo alcolometrico, imbottigliamento, acidificazione, taglio, ecc.), le stesse sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione: per quelle relative all’arricchimento l’iscrizione nei registri deve essere effettuata dopo la fine dell’operazione, intendendosi per fine operazione l’avvenuta aggiunta completa del prodotto di arricchimento (Art. 45, Reg. Ce 436/2009).
Nel caso, poi, di iscrizioni da effettuare nei registri singoli o conti speciali di prodotti enologici (detenzione di saccarosio, mosto di uve concentrato o concentrato rettificato, prodotti utilizzati per l’acidificazione o la disacidificazione, alcoli o acquaviti di vino), le stesse sono effettuate, per le entrate e le uscite, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e della spedizione e, per le utilizzazioni, entro il giorno stesso dell’utilizzazione (Art. 45, Reg. Ce 436/2009).
Qualora la contabilità sia computerizzata e a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione (imbottigliamento, acidificazione, tagli, ecc.), possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documentigiustificativi, le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro 30 giorni decorrenti (Art. 45, Reg. Ce 436/2009 e Art. 13, Dm 768 del 19/12/1994):
– dal giorno di ricezione, per le entrate, e da quello di spedizione, per le uscite;
– da quello del compimento dell’operazione, nel caso di imbottigliamento, acidificazione, taglio, ecc.;
– da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione, nel caso di saccarosio, mosto di uve concentrato rettificato, prodotti utilizzati per l’acidificazione o la disacidificazione, alcoli e
acquaviti.
I prodotti condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura non recuperabile, possono essere oggetto di registrazione periodica mensile (Art. 45/2, Reg. Ce 436/2009).
Le vinacce e le fecce devono essere prese in carico sui registri nel giorno stesso in cui sono state ottenute (Dm 27/11/2008).