Registri di cantina
Ai sensi dell’art. 11 Reg. CE 884/01 “tutte le persone fisiche o giuridiche nonché le associazioni di tali persone che posseggono a qualsiasi titolo un prodotto vitivinicolo, devono tenere dei registri su cui annotare le entrate e le uscite di tali prodotti“.
Inoltre tali persone devono essere in grado di presentare all’eventuale controllo, i documenti che hanno scortato il prodotto durante il trasporto
Soggetti esonerati
• i rivenditori al minuto (persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tale persone che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente come oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi di vino. Per piccoli quantitativi si intendono le vendite di vini in recipienti di volume non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri e a condizione che nello stesso esercizio non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini condizionati nei recipienti di volume nominale fino a 5 litri.)
• i rivenditori di bevande da consumare sul posto;
• tutti coloro che sono esonerati dall’eseguire le dichiarazioni Agea.
I registri sono gli strumenti attraverso i quali si evidenzia il processo di trasformazione dell’uva in vino, si documentano le pratiche enologiche, si annotano le movimentazioni dei prodotti nella fase di commercializzazione. Sono strumenti dunque di fondamentale rilevanza per la “tracciabilità” del prodotto. La tracciabilità del prodotto consiste nel porre gli organi di controllo e gli operatori del settore alimentare nella condizione di ripercorrere tutta la filiera produttiva e commerciale del prodotto (dal momento in cui parte come materia prima fino a cui arriva a essere prodotto confezionato ed etichettato ).
Si distinguono principalmente in:
• registro di vinificazione
• registro di commercializzazione (o di carico e scarico);
• registro di imbottigliamento;
• registro speciale per trattamenti enologici;
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 768/94 si considerano anche registri:
• il verso delle dichiarazioni annuali raccolta, produzione e di giacenza dei prodotti vitivinicoli di cui al Reg. n° 3929/87, limitatamente ai viticoltori non vinificatori, oppure per coloro che vinificano uve di propria produzione cioè che vinificano le proprie uve (non acquistano altri prodotti) e a condizione che non effettuino l’imbottigliamento, l’aumento del titolo alcolometrico, trattamenti di acidificazione ed altri e qualora non effettuino più di 30 registrazioni l’anno. Ai sensi delle note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni vitivinicole per la campagna 2006-2007 allegate alla Circolare Agea n°ACIU.2007.738 anche questo foglio registro, per essere valido deve essere vidimato, in alternativa, dalle Regioni, dai Comuni, dagli organismi pagatori regionali, dagli Uffici Periferici dell’ICQ oppure dai CAA;
• il complesso dei documenti di accompagnamento o dei documenti commerciali dei commercianti all’ingrosso non imbottigliatori di prodotti vitivinicoli in recipienti di volume minore a 60 litri.
I registri sono costituiti da 50 fogli fissi numerati progressivamente da compilare a mano, oppure da moduli continui di non oltre 200 fogli, numerati progressivamente, utilizzabili da chi tiene la contabilità informatizzata.
I registri prima dell’utilizzo vanno vidimati dall’ICQ; questo significa che prima di iniziare o regolarizzare l’attività vitivinicola occorre avere una posizione aperta nel competente ufficio per territorio. Limitatamente alle ditte cui è stato attribuito il numero di codice, la vidimazione può essere effettuata presso il comune ove ha sede lo stabilimento o il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli.
Sono tenuti per ogni singola impresa e nei luoghi stessi in cui i prodotti
sono depositati.
Tuttavia può essere autorizzata, tramite apposita richiesta all’ICQ, la tenuta dei registri presso un’impresa specializzata autorizzata dallo stato membro a condizione che nel luogo di detenzione dei prodotti vitivinicoli sia presente la documentazione giustificativa che consenta di verificare le entrate e le uscite (es. originale del documento di trasporto, dichiarazioni previste per le pratiche enologiche, declassamento).
L’ impresa specializzata può essere:
• un libero professionista iscritto a un albo di un ordine professionale per il quale il curriculum di studi preveda necessariamente conoscenze nella materia della contabilità ovvero della produzione vitivinicola;
• una persona fisica o giuridica iscritta presso il registro delle ditte della locale Camera di Commercio e dal cui certificato d’iscrizione risulti l’esercizio dell’attività di consulenza alle imprese nella materia della contabilità ovvero della produzione vitivinicola;
• un ente o associazione legalmente costituita avente per finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi degli operatori (agricoltori, produttori vitivinicoli, titolari di stabilimenti vinicoli, singoli e associati) del settore vitivinicolo. Tali ditte devono avere una utenza telefonica e essere stabilite in locali diversi da quelli di una privata abitazione.