Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti: validità (durata) dei diritti preesistenti

Al fine di porre in atto eventuali misure nazionali relative all’attuazione delle disposizioni transitorie per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, il MIPAAF, sollecitato anche da alcune Regioni,  ha rivolto alla Commissione Europea preciso quesito circa la durata dei diritti preesistenti, con riguardo soprattutto a quelli di reimpianto. In pratica ha chiesto di poter conoscere i termini entro i quali i produttori possono legittimamente utilizzare i diritti acquisiti per reimpiantare superfici vitate, considerato che per questi il regolamento 1234/07, vigente fino al 31 dicembre 2015, non prevede alcun termine di scadenza.
Al riguardo la Commissione ha fornito le seguenti spiegazioni (Rif. Agri ddg2 c.2 NV/pr (2014) 4494527):
1) L’art. 68 “Disposizioni transitorie” del Reg. 1308/13 prevede anzitutto che i diritti di impianto concessi ai produttori  prima del 31 dicembre 2015 in forza della vecchia regolamentazione (diritti di reimpianto, diritti di impianto a partire dalla riserva, diritti di nuovo impianto) possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, a condizione che essi siano ancora validi al 31 dicembre 2015. 2) Tali autorizzazioni hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al punto 1) (art. 68 comma 2 del 1308/13); 3) I periodo di validità dei diritti di impianto concessi da una riserva nonché dei diritti di nuovo impianto è chiaramente definito nel Reg. CE n. 1234/07, e si estende fino al termine delle due campagne successive a quella in cui i diritti sono stati concessi. 4) Il reg. 1234/07 non prevede invece termini di validità per i diritti di reimpianto, che erano invece contemplati nella precedente normativa. La Commissione, interpretando il comma 2 art. 68 del reg. 1308/13, ritiene che le autorizzazioni derivanti dai vecchi diritti di reimpianto abbiano la stessa validità dei diritti che le hanno generate. Pertanto:  a) a) se un diritto è maturato il 5 gennaio 2013 con una validità di cinque anni (è il caso di alcune  Regioni per l’Italia), l’autorizzazione relativa, concessa dopo il 1° gennaio 2016 a seguito di richiesta di conversione del diritto, è valida fino al 5 gennaio 2018 (2021 nel caso delle Regioni con validità di 8 anni). b) b) Se il diritto non prevede un termine di validità (cosa prevista da alcune Regioni in virtù del reg. 1234/07), la Commissione ritiene che tali diritti non abbiano una data di fine validità. Pertanto, le relative domande di conversione in autorizzazioni possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015, per una durata di utilizzo dell’autorizzazione fino al 31 dicembre 2018. c) c) Gli Stati membri possono decidere, in virtù di quanto previsto dall’art. 68, comma 1, secondo capoverso, del 1308/13, di prevedere una proroga della scadenza delle domande di conversione al 31 dicembre 2020 anziché 2015; in tale caso,  le possibilità di utilizzE’ il caso del nostro Paese, pronto a concedere ai produttori possibilità aggiuntive di una migliore gestione degli attuali diritti di reimpianto (presentazione domande di conversione fino al 31 dicembre 2020). In tale ambito è prevedibile che anche le Regioni vogliano spostare alla fine del 2020 la durata dei diritti di reimpianto di loro competenzao delle autorizzazioni si spostano al 31 dicembre 2023. E’ il caso del nostro Paese, pronto a concedere ai produttori possibilità aggiuntive di una migliore gestione degli attuali diritti di reimpianto (presentazione domande di conversione fino al 31 dicembre 2020). In tale ambito è prevedibile che anche le Regioni vogliano spostare alla fine del 2020 la durata dei diritti di reimpianto di loro competenza.