MVV – informazioni da riportare sul documento
Schema_di_Documento_di_accompagnamento
INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL DOCUMENTO E RELATIVE CARATTERISTICHE
n. 1d ) Numero di riferimento:
Il numero di riferimento è il codice alfanumerico progressivo che identifica univocamente ogni documento preceduto dalle lettere maiuscole MVV ed è:
– assegnato dallo speditore, costituito dal codice ICQRF, se attribuito allo stabilimento/deposito, da un numero progressivo che identifica ogni documento emesso nella contabilità dello speditore e dall’anno di riferimento oppure,
– prestampato e attribuito dalle tipografie autorizzate oppure
– nel caso di speditore non titolare di registri, previa apposita dichiarazione, attribuito dal Comune o Ufficio
territoriale (art. 9, sezione B) mediante un codice, composto:
a) nel caso dei documenti MVV convalidati dai Comuni, dal codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall’anno di riferimento;
b) nel caso dei modelli MVV convalidati dagli Uffici territoriali, dal nome dell’Ufficio territoriale e dal numero progressivo seguito dall’anno di riferimento.
n. 2) Speditore
Nome, partita Iva e/o Codice fiscale, indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale;
[se del caso, numero di accisa SEED – sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of
Excise Data]
n. 3) Luogo di spedizione
L’indirizzo completo del luogo effettivo di spedizione, incluso il codice di avviamento postale, se le merci non
sono spedite dall’indirizzo dello speditore
n. 5) Destinatario
Nome, partita Iva e/o Codice fiscale, indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale;
[se del caso, numero di accisa SEED – sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of
Excise Data]
n. 7) Luogo di consegna
L’indirizzo completo del luogo effettivo di consegna, incluso il codice di avviamento postale, se le merci non sono consegnate all’indirizzo del destinatario.
n. 10) Autorità competente del luogo di partenza
Indicare l’Ufficio territoriale dell’Ispettorato competente per il luogo di partenza ed il relativo indirizzo.
Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione a destinazione di un altro Stato membro e per l’esportazione. Qualora il documento MVV sia soggetto alla timbratura preventiva del Comune o dell’Ufficio territoriale, in questa casella è apposto in ogni esemplare del documento il timbro a secco oppure ad inchiostro.
n. 15) Trasportatore
– Nome ed indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale, della ditta responsabile del primo trasporto
(se è diversa dallo speditore) compreso il nome della persona che, per conto della ditta precitata, esegue il trasporto;
• firma della persona che esegue il trasporto
n. 16) Altre indicazioni relative al trasporto
a) il tipo di mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo)
con il relativo identificativo (targhe/nome/numero immatricolazione/etc);
b) per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura “via enodotto”
n. 16 (Retro del documento) – Cambio del mezzo di trasporto
Il trasportatore che carica il prodotto appone, sul retro del documento:
• la data di inizio del trasporto,
• il tipo di mezzo di trasporto e la relativa targa, il numero di immatricolazione per le autovetture e il nome
per le navi;
• il nome e l’indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale della ditta responsabile del trasporto;
• il nome della persona che esegue il trasporto;
• la firma della persona che esegue il trasporto.
In caso di variazione del luogo di consegna è indicato l’indirizzo completo, incluso il codice di avviamento
postale, del luogo di consegna effettivo.
n. 17c) Codice Nomenclatura combinata
Facoltativo per i trasporti che avvengono esclusivamente sul territorio nazionale.
n. 17p) Designazione del prodotto
La designazione del prodotto è riportata utilizzando una dicitura conforme alle norme europee e nazionali che
lo descrive nella maniera più precisa.
In particolare, la designazione sul documento comporta l’indicazione delle seguenti informazioni:
a) le definizioni o la categoria dei prodotti vitivinicoli in conformità all’allegato III, parte bis e allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 nonché dell’articolo l, comma l, lettere b), c) e d), della Legge n. 82/2006;
b) per le uve:
• la specificazione se trattasi di uve da vino ovvero di uve da tavola; per quest’ultime la specificazione “destinate alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all’ Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”;
• lo stato fisico in cui si trovano al momento del trasporto (uve fresche, appassite, diraspate, pigiadiraspate, ammostate, ecc);
c) per i prodotti ottenuti da uve da tavola: “ottenuto da uve da tavola – da non destinare alla trasformazione in uno
dei prodotti definiti dall’ Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”;
d) per i prodotti ottenuti da uve da vino: il colore bianco, rosso o rosato; tale indicazione può essere omessa per i prodotti vitivinicoli il cui colore è insito nel nome della denominazione di origine, dell’indicazione geografica, della/e varietà;
e) l’indicazione della provenienza. Nel caso di trasporti nazionali, l’indicazione della provenienza, può essere omessa per i prodotti confezionati e/o per i prodotti atti a dare/vini a DOP e IGP;
f) per i vini non a DOP né a IGP: Vino senza DOP/IGP;
g) per i vini non a DOP né a IGP, designati con nome di vitigno, è consentito l’uso del termine “varietale” secondo le prescrizioni stabilite dal DM 13 agosto 2012;
h) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
• le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui all’art. 3 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e/o la corrispondente
espressione europea e/o i rispettivi acronimi;
• il nome, per esteso, della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;
i) per i prodotti monte dei vini a DOP e IGP ovvero per i vini che non hanno ancora acquisito tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, compresa la certificazione dei vini a DOP, la designazione contiene la locuzione “atto a dare” seguita dal nome per esteso della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;
j) per i prodotti confezionati, anche se privi di etichetta, il volume nominale del recipiente;
k) il termine “biologico” nel caso dei prodotti biologici del settore vitivinicolo (art. 5, comma 2, del DM 12 luglio 2012);
l) per i prodotti vitivinicoli importati la dicitura “importato”;
m) per i prodotti non conformi oltre la descrizione della non conformità anche la destinazione (ad esempio mosti con gradazione al sotto degli 8% in volume destinati alla produzione di succhi, o di vini con acidità volatile superiori ai limiti di legge destinati all’acetificio, ecc);
n) per prodotti denaturati la dicitura “denaturato” seguita dal tipo di denaturante;
o) le indicazioni facoltative previste dall’art. 118 septvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007, nel caso in cui si intenda
avvalersi delle stesse
p) le indicazioni facoltative qualora rese obbligatorie per la tipologia di prodotto trasportato (es. annata per i
vini a DOP, ecc);
q) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante
aromatico di qualità, la dicitura prevista dall’allegato XIV del Reg. (CE) n. 607/2009 per l’indicazione del
tenore di zucchero;
r) per i vini confezionati privi di etichetta, il documento di accompagnamento contiene il numero del lotto nonché
tutte le informazioni obbligatorie previste per il prodotto preconfezionato dall’articolo 118 quinvicies e
articolo 118 sexvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007;
s) per i prodotti atti a dare vini ad IGP e per i vini ad IGP, qualora siano stati costituiti dall’assemblaggio o dal
taglio di partite di diversa origine geografica nel rispetto delle condizioni previste, è indicata la percentuale
della frazione della IGP riportata sul documento;
t) per i prodotti atti a dare vini a DOP e IGP, per i vini a DOP e IGP, per i prodotti atti a dare vini con indicazione
della varietà e/o dell’annata e per i vini con indicazione della varietà e/o dell’annata che siano stati costituiti
dall’assemblaggio o dal taglio di partite di diversa varietà e/o annata è indicata la percentuale della varietà
e/o dell’annata riportata sul documento;
u) nel caso dell’acquisto, da parte di un centro d’intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, a fianco della
designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori
cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.
n. 17 2d) Altre informazioni:
Informazioni complementari a quelle previste nella casella 17l o informazioni relative alla qualità dei prodotti
o alle analisi effettuate o all’etichettatura, in particolare quelle delle sostanze allergeniche allorquando queste
informazioni siano richieste dallo Stato membro o dal Paese Terzo di destinazione.
n. 17.1) Descrizione dei colli:
numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all’interno dei colli. Per i documenti di accompagnamento diversi da quelli di cui all’articolo 24, paragrafo l, lettera a), punto i), del regolamento (CE)
n. 436/2009 la descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine
si può usare una lista dei colli.
n. 17 g ed o) Altre indicazioni obbligatorie
Per prodotti sfusi o contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60
litri, non etichettati, anche se muniti di dispositivo di chiusura a perdere:
– per i vini, il titolo alcolometrico effettivo
– per prodotti non fermentati, l’indice rifrattometrico o la massa volumica
– per prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale
– per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo, il titolo
alcolometrico totale,
a) Il titolo alcolometrico effettivo è espresso in % vol e in decimi di % vol;
b) l’indice rifrattometrico dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dall’Unione
europea; esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol; tale indicazione può essere sostituita
dall’indicazione della massa volumica, che è espressa in grammi per cm3;
c) l’indicazione della massa volumica dei mosti di uve fresche mutizzati con alcole è espressa in grammi per cm3 e
quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;
d) l’indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e
dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;
e) l’indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.
Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dall’Unione europea nelle
norme relative ai metodi di analisi.
Fatte salve le disposizioni dell’UE che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti
tolleranze:
a. per l’indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza di ± 0,2% vol;
b. per l’indicazione della massa volumica, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (± 0,0006);
c. per l’indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3% in più o in meno.
n. 17d, e ed f e n. 17.l) Quantità
L’indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati è effettuata in numeri e, nel caso di compilazione manuale,
anche in lettere
a) per i prodotti sfusi, la quantità netta totale; per quanto riguarda i trasporti nazionali di uve è consentito
indicare la dicitura “pesa pubblica” purché il trasporto sia diretto alla pesa pubblica più vicina situata nello stesso
Comune ove inizia il trasporto o in Comune limitrofo e, successivamente alla pesatura, sia allegata al documento
la ricevuta del peso, che costituirà parte integrante del documento;
b) per i prodotti confezionati anche se privi di etichetta, il numero dei recipienti che contengono il prodotto
La quantità netta
– delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati,
delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli «t» e «kg»;
– degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli «hl» e «l».
Per quanto concerne l’indicazione della quantità di prodotti trasportati sfusi, è ammessa una tolleranza dell’ 1,5
% in più o in meno della quantità netta totale. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul
mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell’1,5% rispetto a quella indicata sul documento convalidato lo
stesso dovrà essere annullato e dovrà essere redatto un nuovo documento con l’indicazione della quantità esatta.
n. 17 l) Attestati: (facoltativi: possono essere richiesti da altri Paesi Ue o da Paesi Terzi)
Attestato di DOP, di IGP o attestato di certificazione di un vino con indicazione dell’annata di raccolta o della
(delle) varietà di uve da vino:
a) per i vini DOP: “Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta”,
“N. […,…] del registro E-Bacchus” ;
b) per i vini IGP: “Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta”, “N. [……]
del registro E-Bacchus” ;
c) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta: “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta, a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento
(CE) n. 1234/2007” ;
d) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: “Il
presente documento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma
dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”;
e) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta e con indicazione
della (delle) varietà di uve da vino: “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta
e della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento
(CE) n. 1234/2007” .
n. 17.2°) Codice categoria di prodotti vitivinicoli:
Per i prodotti vitivinicoli inclusi nell’ Allegato I, Parte XII, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, inserire uno dei seguenti numeri:
1 = Vino senza DOP/IGP,
2 = Vini Varietali senza DOP/IGP,
3 = Vino DOP o IGP,
4 = Vino importato,
5 = Altro
n. 17.2b) Zona viticola
La zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato è indicata conformemente alle definizioni dell’appendice
XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 e le abbreviazioni seguenti: A, B, C I, C II, C III a e C III b
n. 17.2.1°) Codice delle operazioni vitivinicole (solo per prodotti sfusi)
Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra
parentesi:
0: il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate;
1: il prodotto è stato arricchito;
2: il prodotto è stato acidificato;
3: il prodotto è stato disacidificato;
4: il prodotto è stato dolcificato;
5: il prodotto è stato oggetto di un’aggiunta di alcole;
6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un’unità geografica diversa da quella indicata nella
designazione;
7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella
designazione;
8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella
designazione;
9: il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia;
10: il prodotto è stato elaborato con l’impiego sperimentale di una nuova pratica enologica;
11: il tenore alcolico del prodotto è stato corretto;
12: altre, da precisare.
n. 18) Certificato – controllo all’esportazione, se del caso
Data di inizio del trasporto e ora di partenza
“data di inizio trasporto” e “ora di partenza” facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed
all’ora, se costituiti da unità
n. 18) e se del caso (retro del documento)
Convalida ai sensi dell’art. 26, del Regolamento:
a) Convalida tramite PEC (art. 8): (non prima di quindici ore rispetto all’ora di partenza)
1. invio di copia del documento MVV, già compilato in ogni sua parte, fatta eccezione per la data e la firma del
responsabile legale o di un suo delegato nonché per la data di inizio del trasporto, l’ora di partenza e per le
altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16, tramite specifico
messaggio spedito dalla casella di posta elettronica certificata dello speditore alla casella di posta elettronica
certificata dell’organismo competente, individuati con la determinazione del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato adottata ai sensi dell’art. 8, comma 4;
2. spunta/trascrizione nella casella 18 della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo
trattino» del regolamento (CE) n. 436/2009, ed apposizione:
– della marca prescritta dall’autorità competente, costituita dalla dicitura «Vedasi messaggio P.E.C. sul retro»
e, sul retro del documento (casella 18), della stampa completa del messaggio di notifica stabilito con determinazione del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato adottata ai sensi dell’art. 8, comma 4;
– della data recata dal messaggio di notifica, della firma del responsabile legale o di un suo delegato, la quale
ultima dovrà essere apposta sul documento stampato.
b) Convalida tramite il Comune (art. 9 – Sezione A)2:
l. utilizzo di un documento MVV di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall’Ufficio
territoriale o dal Comune ai sensi dell’articolo 5, comma 7 (casella 10) oppure utilizzo di un documento
MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b);
2. presentazione al Comune, da parte dello speditore o della persona da esso delegata, entro e non oltre il
secondo giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza, di tutti gli esemplari del documento
MVV già compilati in ogni loro parte, fatta eccezione per la data di inizio del trasporto e l’ora di partenza
e per le altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore e al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16;
3. spunta/trascrizione, della dicitura «convalida ex art. 26, comma 1, lettera d), punto i» del regolamento
(CE) n. 436/2009, ed apposizione della firma del segretario comunale o di un funzionario del Comune a ciò
delegato nonché del timbro con datario su tutti gli esemplari del documento MVV.
c) Convalida con apparecchiatura microfilmatrice (art. 10)
l. utilizzo di un documento MVV di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), timbrato preventivamente dall’Ufficio
territoriale o dal Comune ai sensi dell’articolo 5, comma 7 (casella 10) oppure utilizzo di un documento MVV
prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b);
2. spunta/trascrizione della dicitura «convalida ex art. 26, comma l, lettera d), punto ii), terzo trattino» del
regolamento (CE) n. 436/2009;
3. stampigliatura sugli esemplari del documento del numero di matricola dell’apparecchiatura, del numero
progressivo della microfilmatura, della data e dell’ora della microfilmatura stessa nonché del quantitativo del
prodotto trasportato (non prima di quindici ore rispetto all’ ora di partenza);
4. memorizzazione del documento MVV stampigliato sul microfilm
d) Convalida alternativa per i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore o di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise, destinati ad altri Stati membri o a Paesi terzi (art.11)
l. utilizzo di un documento MVV prestampato dalla tipografia autorizzata di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b);
2. spunta/trascrizione, della dicitura «convalida ex art. 26, comma l, lettera d), punto ii), secondo trattino, e
comma 2» del regolamento (CE) n. 436/2009;
3. apposizione della data e della firma del rappresentante legale o di un suo delegato.