MVV – Esenzioni


(Prospetto 6, All.3 Dm n. 7494 del 2 luglio 2013)

 

In questo prospetto sono riepilogati i casi di esenzione dall’emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo, così come stabiliti dall’articolo 25 del regolamento, per i quali non vi è da segnalare alcuna modifica rispetto allo status quo.

 

PRODOTTI AMBITO DELL’ESENZIONE
uve da vino

mosti di uve

il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato dal produttore delle uve, per proprio conto, con inizio dal suo vigneto o da un altro impianto che gli appartiene, se la distanza totale da percorrere su strada non è superiore a 40 km e il trasporto è diretto:

—se si tratta di un produttore singolo, all’impianto di vinificazione del produttore,

—se si tratta di un produttore socio di un’associazione, all’impianto di vinificazione dell’associazione;

In casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare la distanza a 70 km

uve da vino il trasporto di uve, pigiate o meno, effettuato dal produttore delle uve, o per suo conto da un terzo che non sia il destinatario, con inizio dal proprio vigneto:

se il trasporto è diretto all’impianto di vinificazione del destinatario, situato nella stessa zona viticola, e

se la distanza totale da percorrere non è superiore a 40 km; in casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare tale distanza a 70 km;

trasporti di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale superiore o pari a 60 litri, nei seguenti casi su autorizzazione dell’organismo competente, il trasporto nella stessa unità amministrativa locale o verso un’unità amministrativa limitrofa o, su autorizzazione individuale, il trasporto nella stessa unità amministrativa regionale:

se il prodotto è trasportato tra due impianti di una stessa impresa, fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del regolamento o

se il proprietario del prodotto non cambia e se il trasporto è effettuato per motivi attinenti alla vinificazione, ai trattamenti, al magazzinaggio o all’imbottigliamento;

mosto parzialmente fermentato e vino contenuti in recipienti di volume nominale inferiore a 60 litri il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri – questa esenzione si aggiunge a quella del rigo successivo: ad esempio, un privato può trasportare in esenzione del documento sia 100 litri di vino confezionato sia anche 30 litri di vino contenuto in una damigiana, anche non etichettata né munita di dispositivo di chiusura a perdere;
prodotti confezionati il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera:

—5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

100 litri per tutti gli altri prodotti

vino e succo di uve destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e ad organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate, purché contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri
vino e succo di uve compresi nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita, purché contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri
vino e succo di uve caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato, purché contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri
trasporti di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, nei seguenti casi: prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro
campioni commerciali
campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale

 

NB – sono fatti salvi gli obblighi di natura fiscale