MVV – Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti
Le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i prodotti derivati dalle uve stesse sono compresi fra i prodotti vitivinicoli (secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto): per lo speditore dei prodotti menzionati, pertanto, vale l’obbligo di garantire che il loro trasporto sia scortato da un documento di accompagnamento (art. 23, comma 1, del regolamento).
L’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto specificano gli obblighi sia di avviare direttamente ed esclusivamentele uve da tavola ad un centro di intermediazione uve (DM 30 giugno 1995 – purché nello stesso non siano detenute uve da vino) oppure ad uno stabilimento di trasformazione istituito in conformità del regime previsto dal DM 19 dicembre 2000 (nel quale le uve stesse sono trasformate nei prodotti sopra menzionati), sia di accompagnare i relativi trasporti con un documento MVV, il quale:
Ø può essere predisposto dallo speditore, che dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV”, in tal caso, è sempre necessaria una timbratura preventiva da parte del Comune o dell’Ufficio territoriale (con le modalità di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto), tranne nel caso si effettui la convalida tramite la PEC, quando sarà resa operativa. Successivamente alla compilazione il documento deve essere convalidato (con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto, cioè tramite la PEC, quando sarà resa operativa, oppure tramite il Comune o la microfilmatura);
Ø può essere prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”: in tal caso il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e dovrà essere solo convalidato con le modalità già citate.
L’articolo 15, comma 2, del decreto precisa, inoltre, che nessuna deroga si applica all’obbligo di emissione del documento MVV per i trasporti in questione.
Si precisa che, anche dopo il 1° agosto 2013, nei trasporti nazionali, sarà comunque possibile utilizzare, parallelamente al documento MVV, il documento modello IT (art. 2, commi 1 e 3, del DM n. 768/94) prestampato dalle tipografie autorizzate, preventivamente timbrato e successivamente convalidato.
In ogni caso, il documento MVV o il documento modello IT che scortano il trasporto di uve da tavola o dei sopra menzionati prodotti da esse ottenuti dovranno contenere, rispettivamente, le seguenti specificazioni nella casella della designazione:
− “uve da tavola destinate alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all’Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”
− “ottenuto da uve da tavola – da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall’Allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007”, di seguito all’indicazione della categoria del prodotto (ad es., “mosto”; “succo di uve”).
Inoltre, nel caso in cui gli stessi documenti scortino le uve acquistate da un centro di intermediazione (DM 30 giugno 1995) ancora pendenti sulla pianta (cioè nel caso in cui il centro di intermediazione è sia speditore che destinatario delle uve), nella casella destinata a contenere le informazioni relative alla designazione del prodotto, sussiste anche l’obbligo di indicare il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno (articolo 6, comma 7, del decreto).
In proposito, si deve segnalare che tale obbligo è stato esteso anche ai documenti modello IT istituito dal DM n. 768/94(articolo 17, comma 1, secondo capoverso, del decreto).
L’articolo 15, comma 3, del decreto stabilisce l’applicabilità delle disposizioni del già citato DM 27 novembre 2008 anche nel caso dei sottoprodotti ottenuti da uve da tavola. In proposito occorre precisare che, posto che da tali uve non possono essere vinificate, non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti(Allegato XV ter, sezione D, punto n. 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 21 del regolamento (CE) n. 555/2008 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza nemmeno trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all’articolo 103 tervicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed i connessi obblighi ed adempimenti.
Sono applicabili, invece, tenuto conto della necessità di prevenire l’utilizzo di tali sottoprodotti nella produzione dei prodotti vitivinicoli:
− l’obbligo di consegnare i sottoprodotti stessi al ritiro sotto controllo (art. 14, comma 2, della L. n. 82/2006; art. 22 del Reg. (CE) n. 555/2008 e art. 5 del DM 27/11/2008) ovvero alla distillazione (art. 14, comma 2, della L. n. 82/2006; art. 23 del Reg. (CE) n. 555/2008 e art. 2, comma 2, del DM 27/11/2008): la consegna delle vinacce deve essere effettuata entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale mentre quella delle fecce entro 30 giorni dall’ottenimento delle stesse (art. 3, comma 1, primo capoverso del DM 27/11/2008);
− l’obbligo di annotare sui registri di carico e scarico tenuti presso gli stabilimenti di trasformazione (istituiti ai sensi del DM 19 dicembre 2000) l’ottenimento dei sottoprodotti, entro il giorno stesso dalla separazione dai mosti/succhi (art. 3, comma 1, secondo capoverso del DM 27/11/2008), così come le uscite dovute all’invio al ritiro sotto controllo o in distillazione.