Mercato Comune Vitivinicolo del Vino (OCM vino)
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 Recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM)
Il 25 marzo 1957, con il Trattato di Roma (art. 8) la Comunità Europea pone le basi e i principi per una “mercato comune” nel settore agricolo, con lo scopo di unificare i mercati nazionali dei singoli Stati Membri, e nel quale potesse essere offerto e venduto qualsiasi bene o servizio, alle stesse condizioni di un mercato interno. Per raggiungere questi obiettivi il trattato pone alcune linee guida e definisce il quadro per l’attività legislativa delle istituzioni comunitarie, in particolare riguardo alla politica agricola, la politica dei trasporti e una politica commerciale comune.
Questo trattato è ancora la base legale di molte decisioni prese dall’Unione europea, pur avendo subito notevoli modifiche in seguito all’entrata in vigore, il 1º dicembre 2009, del Trattato di Lisbona.
Nascono quindi le basi della “Politica Agricola Comune” con lo scopo di perseguire la produttività in agricoltura, migliorare il progresso tecnologico e le condizioni socio economiche delle popolazioni agricole, stabilizzare i mercati, garantire la competitività del settore in ambito internazionale e adattare la produzione ad un mercato che chiede maggiore qualità sempre più crescente, consolidando la reputazione dei vini europei nel mercato mondiale. Strumento principale per la realizzazione del PAC diventa l’Organizzazione comune del mercati agricoli, nota come “OCM VINO”. Attraverso l’OCM vengono dettate regole comuni in ordine ai vari aspetti relativi alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo, alle partiche e trattamenti enologici, al regime dei prezzi, al regime degli scambi con Paesi terzi, alla circolazione e all’immissione al consumo dei prodotti viticoli.
I primi anni e le prime riforme dell’ OCM si dimostrano poco efficaci e insoddisfacenti rispetto agli obiettivi prefissati. Nel 2008 con il Regolamento 479 del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea la normativa comunitaria subisce una notevole evoluzione con l’obiettivo di conferire equilibrio al mercato, eliminare progressivamente tutte le misure di intervento dimostratesi inefficaci e costose, destinare il bilancio vitivinicolo a misure più fattive e dinamiche. Il Reg. 479/2008, entrato in vigore il 13/06/2008, è poi confluito nel Reg. Ce 1234/2007, modificando sensibilmente norme anche di carattere fondamentale. Detto regolamento di base si limita a prevedere i principi di base demandando poi ai regolamenti di applicazione e di esecuzione la trattazione specifica dei singoli aspetti, come il Reg. Ce 436/2009 sullo schedario viticolo, dichiarazioni di vendemmia, documenti di accompagnamento e registri; il Reg. Ce 606/2009 sulle pratiche e trattamenti enologici; il Reg. Ce 607/2009 sull’etichettatura dei vini). I Regolamenti comunitari all’atto della loro entrata in vigore hanno forza e valore di legge e non è consentito al diritto nazionale di sovrapporsi ad essi, di derogarli o di abrogarli anche parzialmente. I Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e non necessitano di alcun provvedimento nazionale di recepimento. La legislazione nazionale trova possibilità di manifestarsi solamente negli spazi lasciati liberi dal diritto comunitario, oppure quando è necessario prevedere le modalità di applicazione dei Regolamenti CE o perché previsti dagli stessi Regolamenti o ancora perché indispensabili per la loro pratica attuazione (principio di sussidarietà).