Menzioni “Classico”, “Riserva”, “Superiore”, “Vigna”

Si definisce “Classico” un vino prodotto in una zona di origine più antica nell’ ambito della stessa zona di produzione viticola. “Riserva” caratterizza i vini che vengono sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno due anni per i vini rossi e di uno per quelli bianchi, ma tale periodo può essere anche più lungo in funzione di quanto stabilito dal disciplinare, mentre l’appellativo “Superiore” si riferisce ai vini prodotti seguendo disciplinari più stringenti e che hanno una gradazione alcolica più elevata rispetto alla tipologia di base dello stesso vino che non reca la menzione “Superiore”.  Queste ultime tre menzioni possono essere riconosciute a vini Doc e Docg.

In etichetta sono obbligatorie se previste dai disciplinare di produzione e se il prodotto ha tutti i requisiti prescritti per l’uso della menzione stessa. Vietate invece in tutti i casi in cui, contrariamente, il prodotto non ha i requisiti prescritti per l’uso della menzione.

Il Decreto Legislativo n. 61/2010 e, più segnatamente, l’ art. 6, comma 8, che definisce la possibilità di utilizzare in etichetta anche la menzione “vigna“.

Il termine “vigna”, seguito dalla menzione (toponimo o nome tradizionale), è stato in passato piuttosto ricorrente nelle etichette come a voler attestare una determinata produzione ai vertici di una piramide qualitativa dei vini a denominazione di origine.

La menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP (DOC/DOCG) ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale.

Con toponimo si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. E’ evidente che un toponimo non è attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP. Per evitare confusioni nel consumatore, per lo stesso vino a DOP, il toponimo che è già utilizzato per denominare una menzione geografica elencata nel relativo disciplinare di produzione, non può essere utilizzato anche per la menzione “vigna”. Con nome tradizionale si intende il nome utilizzato continuativamente da una o più aziende per un periodo di tempo sufficientemente lungo.  Da richiesta inoltrata al MIPAAF sull’ interpretazione autentica del concetto di “nome tradizionale” contenuto nella norma, il Ministero ha espresso il proprio parere, nel quale si evidenzia che il Reg. CE n. 607/2009 par. 2 stabilisce un periodo minimo di 5 anni per l’acquisizione del requisito di tradizionalità.

Nei casi in cui si usano i termini come “Castello”, “Abbazia”, “Rocca”, “Torre” e “Villa” come nome di azienda viticola, essi sono subordinati all’osservanza di queste due condizioni: a) il vino deve essere ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale aziende; b) la vinificazione di queste uve deve essere effettuata interamente nell’azienda indicata in etichetta. Tali termini sono riservati ai soli vini Dop e Igp, sono espressamente tutelati solo nell’ambito di una azienda viticola,  e tale protezione si estende alle loro raffigurazioni.