Lo schedario viticolo

vigneti

Decreto 16 dicembre 2010 Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

Il Decreto Legislativo n. 61/2010 ha modificato radicalmente la gestione del sistema vitivinicolo italiano al fine di adeguarlo alle più recenti richieste provenienti sia dalla Comunità Europea (UE), che è il principale erogatore di fondi a sostegno del comparto, sia dal mondo produttivo, che desiderava una maggiore linearità e trasparenza dei flussi di informazioni e di aiuti, accompagnati da una riduzione degli impegni burocratici e dei relativi costi aziendali.

Mentre finora in Italia erano misurate sulla base del catasto, dal 2011 in poi le superfici vitate sono misurate tramite il GIS (Sistema Informativo Geografico) ossia sulla base della riproduzione, su cartografia informatica, dei confini ricavati dalle fotografie aeree dei vigneti. Si tratta di una modalità di misurazione moderna che la UE ha imposto ormai per tutte le superfici agricole che ottengono contributi finanziari di origine comunitaria.

Così si è avviato un percorso “di allineamento” per fare coincidere la superficie del vigneto, che finora era dichiarata dal produttore sulla base del catasto, alla superficie GIS ricavata direttamente dal “disegno” del vigneto (“poligono”) su una cartografia informatica.

Nasce dunque il concetto di “schedario viticolo”  come banca-dati gestita dalla Regione che contiene le informazioni di tutti i vigneti in termini di superficie ma anche di loro caratteristiche agronomicoambientali, di vitigni coltivati, di forme di allevamento, di sesti d’impianto, nonché dei vini ottenibili (a denominazione o no); esso diventa l’unica fonte di informazioni vitivinicole per la gestione del comparto da parte della Regione, che è alimentata dai produttori (tramite i CAA – centri di assistenza agricola) ed è utilizzata dai vari soggetti che effettuano i controlli della filiera (Province, Strutture di controllo, ICQRF, AGEA). La scelta di inserire tutte le informazioni nello Schedario viticolo ha comportato la chiusura degli “Albi vigneti” detenuti presso le Camere di Commercio provinciali. In questo modo, anche a seguito delle nuove norme, è resa più flessibile la scelta del viticoltore circa il vino che intende produrre. Infatti, mentre con l’iscrizione all’Albo vigneti il produttore era vincolato ad un solo tipo di vino (p.es. l’uva di un vigneto di Groppello, iscritto all’Albo vigneti della Doc Garda Classico, poteva essere vinificata solo come vino Garda Classico Doc) oggi l’uva di quello stesso vigneto (eventualmente in combinazione con quella di altre superfici vitate) – sulla base dell’andamento del mercato o dell’annata agronomica – può essere destinata a produrre Garda Classico DOC oppure Valtènesi Doc.

La registrazione delle superfici vitate nello schedario viticolo rappresenta il presupposto inderogabile per:
– procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale (estirpi, reimpianti, acquisto diritti, ecc.);
– accedere alle misure strutturali e di mercato (aiuti) previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
– adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni DO.

Il punto fondamentale della normativa comunitaria rispetto alla gestione delle superfici vitate e, quindi dello schedario viticolo, riguarda il divieto di impianto di viti per uva da vino se non si dispone di un diritto di impianto di pari superficie al vigneto che si intende realizzare. L’impianto di un vigneto per uva da vino è quindi ammesso solo se supportato da:

–       diritto di nuovo impianto (es. per fini sperimentali o per attività vivaistica);

–       diritto di reimpianto (generato dall’estirpazione di una precedente superficie dichiarata);

–       diritti di impianto attinti dalla Riserva Regionale.

A partire dalla vendemmia 2011, sempre nello Schedario viticolo e sulla base delle superfici vitate inserite (“iscritte”), i produttori devono presentare per via informatica una dichiarazione unica di vendemmia, produzione e rivendicazione. In questo modo essi comunicano alla Pubblica Amministrazione – con un unico documento – la quantità di uva vendemmiata, il vino da essa ottenuto e la tipologia di vino che vogliono commercializzare (DOCG, DOC, vino varietale, vino).