Le sottozone

Le sottozone o nome di unità geografica più piccola che sono alla base dei una DOP sono costituite dal nome di

–           una località o gruppo di località

–           un comune o una frazione

–           una sottoregione viticola

–           una zona amministrativa

In base alla legge comunitaria possono essere nominate in etichetta nomi di unità geografiche più piccole solo se delimitate in modo preciso purché almeno l’85% del vino sia ottenuto da uve raccolte entro la sottozona stessa (è chiaro che il rimanente 15% dell’uva deve essere raccolta nella restante parte della DOP/IGP). In base alla legge Italiana, le vecchie disposizioni vincolavano che il 100% del vino fosse ottenuto da uve raccolte all’interno della sottozona menzionata. Il nuovo decreto 61/2010 dispone inoltre che soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate. La possibilità’ di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, e’ consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente.