Le dichiarazioni facoltative regolamentate

Come già detto oltre alle indicazioni obbligatorie, esistono anche indicazione facoltative regolamentate valide solo per alcuni vini, generalmente riguardano vini IGP e DOP.

Quelle facoltative regolamentate riguardano:

–           Indicazione della varietà di vite

–           Menzioni tradizionali

–           Indicazione della tipologia zuccherina

–           Le sottozone (nomi di unità più piccole)

–           Simboli UE (Dop/Igp)

–           Metodi di produzione

 INDICAZIONE DELLA VARIETÀ DI VITE

L’indicazione della varietà di vite, quando non obbligatoria, quindi quando non  prevista come parte di una denominazione di un vino Igp/Dop è facoltativa ma regolamentata e condizionata da alcuni rigidi vincoli. In linea di massima:

–           per i vini generici che siano tranquilli, frizzanti, liquorosi, spumanti non è ammessa l’indicazione di nessuna varietà;

–           peri vini varietali tranquilli le varietà da indicare sono solo le sette varietà autorizzate (Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah – allegato 4 Dm 23 dicembre 2009).

Per gli spumanti varietali possono essere utilizzate le varietà di vite ad uva da vino elencate nel registro nazionale, con esclusione delle varietà elencate negli allegati 1 e 2 del DM 23 dicembre 2009. Possono essere però riportate le varietà di vite indicate nell’allegato 3 del Dm 23 dicembre 2009. [Una nota particolare va sottolineata in merito alle varietà Pinot Bianco, Pinot Grigio e Pinot Nero che hanno l’obbligo di riportare in etichetta dei vini varietali spumanti solo ed esclusivamente il sinonimo “Pinot”]

–           Per i vini a Igp e Dop possono essere indicate le varietà ad uva da vino e loro sinonimi che figurano nel registro nazionale qualora siano comunque espressamente ammesse dai singoli disciplinari ma soprattutto purché conformi ai vincoli e alle regole generali che ne consentono l’uso facoltativo. Esistono infatti delle limitazioni espressamente indicate negli allegati 1 e 2 del Dm 23 dicembre 2009.

Tuttavia tenuto conto dei limiti su indicati e di eventuali prescrizioni stabilite dai singoli disciplinari le regole che normano l’uso facoltativo delle varietà da riportare in etichetta sui vini Dop e Igp sono queste:

– dichiarazione di una sola qualità. Il nome di una varietà può essere dichiarata nella etichettatura dei vini Igp e Dop quando essi siano derivanti per almeno 85 parti in 100 dalla varietà indicata e nel calcolo dell’85% non si tiene conto del prodotto utilizzato per la dolcificazione. I singoli disciplinari di produzione possono stabilire regole più restrittive pertanto è opportuno verificare caso per caso.

– dichiarazione di due o più varietà. La nuova normativa ha semplificato e soprattutto uniformato i vincoli preesistenti, che prevedevano, regole ben distinte e differenti in base al caso in cui un vino fosse ottenuto da due, tre, o quattro varietà. Dal 1 agosto 2009 vi è un’unica regola che norma la dichiarazione di due o più varietà, e che stabilisce, come condizione comune e basilare, che il vino, in primo luogo, sia ottenuto per il 100% delle due, tre o quattro varietà che si andranno a dichiarare, e che tali varietà siano indicate in ordine decrescente di quantità presente, con le stesse dimensione di carattere. Sono esclusi dal conteggio anche in questo caso i prodotti utilizzati per la dolcificazione. Come sempre, i singoli disciplinari possono prevedere regole più restrittive.

– dichiarazione dei vitigni per talune tipologie di vini DOP e IGP denominati Rossi Bianchi, Rosati. A tal proposito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una Circolare del 7 dicembre 2010 ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione dell’art. 15 del DM del 23 dicembre 2009, in merito appunto, all’indicazione in etichetta del nome della varietà di vite per le tipologie di vini Dop e Igp facenti riferimento al colore bianco, rosso rosato, nonché per altre tipologie non espressamente qualificate con il nome di uno più vitigni. Fatte salve le misure più restrittive dei singoli disciplinari, l’indicazione facoltativa della o delle varietà nell’ambito della descrizione delle informazioni veritiere e documentabili rivolte al consumatore sono corrette e prive del rischio di confusione a condizione che:

–           non siano costituite o non contengono i nomi delle DOP o IGP protette.

–           siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto senza la variazione dei caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico e che siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie.

Inoltre, molto importante, considerato che l’indicazione complementare del vitigno o dei vitigni in etichettatura rientra tra quelle disciplinate dalla regolamentazione comunitaria è bene osservare le disposizioni oggetto dell’art. 62 del Reg. 607/2009, il quale prevede, che per l’indicazione del nome di un vitigno il prodotto deve pervenire per almeno l’85% dal corrispondente vitigno e che per l’indicazione di due o più vitigni  il prodotto deve derivare per il 100% dalle varietà menzionate, che devono figurare in ordine decrescente di percentuale.

INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA ZUCCHERINA (PER TUTTI GLI ALTRI VINI DIVERSI DAI VINI SPUMANTI).

Come già accennato l’indicazione della tipologia zuccherina è obbligatoria solo per tutte le categorie di vini spumanti e per tutti quei vini DOP/IGP per i quali il disciplinare lo impone come indicazione da riportare in etichetta. Facoltativa negli altri casi e può essere ubicata in qualsiasi parte della confezione.

LE SOTTOZONE

Le sottozone o nome di unità geografica più piccola che sono alla base dei una DOP sono costituite dal nome di

–           una località o gruppo di località

–           un comune o una frazione

–           una sottoregione viticola

–           una zona amministrativa

In base alla legge comunitaria possono essere nominate in etichetta nomi di unità geografiche più piccole solo se delimitate in modo preciso purché almeno l’85% del vino sia ottenuto da uve raccolte entro la sottozona stessa (è chiaro che il rimanente 15% dell’uva deve essere raccolta nella restante parte della DOP/IGP). In base alla legge Italiana, le vecchie disposizioni vincolavano che il 100% del vino fosse ottenuto da uve raccolte all’interno della sottozona menzionata. Il nuovo decreto 61/2010 dispone inoltre che soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate. La possibilità’ di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, e’ consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente.

METODI DI PRODUZIONE

Per metodi di produzione si intendono tutte le lavorazioni che precedono l’immissione al consumo, a partire dalla coltivazione e dalla preparazione delle uve in vista della vinificazione fino alle trasformazioni (elaborazioni) in vini speciali (frizzanti, spumanti o liquorosi). Possono essere utilizzati facoltativamente solo dai vini a Dop/Igp.

I metodi di produzione, in base alle norme che li regolano, possono così suddividersi:

a) tutelati come “menzioni tradizionali”, in parte definiti e riservati a taluni vini a Dop o Igp dall’Allegato XII del Regolamento n. 607 (quali Alberata, Amarone, Chiaretto, Riserva, Superiore ecc.)

b) relativi a vini maturati o invecchiati in legno, di all’allegato XII del Regolamento n. 607 (quali fermentato in barrique, maturato in botte di, invecchiato in botte ecc.)

c) relative ad espressioni di uso riservato a talune qualità di vini spumanti a Dop/Igp soggette a regole di produzione specifiche (quali fermentato in bottiglia,  metodo classico, Cremant ecc.)

d) riferimenti alla produzione biologica dell’uva (quali vino biologico)

e) riferimento al termine “novello” un modo di elaborazione riservato a taluni vini tranquilli e frizzanti a Dop/Igp, con la disciplina nazionale specifica (D.m. 13 luglio 1999).

Simboli Ue

L’utilizzo dei pittogrammi comunitari, relativi alle denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, è solo aggiuntivo e pertanto non sostituisce l’obbligo di indicare in etichettatura la menzione relativa alla propria classe di appartenenza.

Altre dichiarazioni facoltative (parzialmente libere).

 

La descrizione degli elementi “storico-tradizionali”, “tecnico-colturali”, di elaborazione e/o delle caratteristiche dei vini a Igt/Doc/Docg e altre informazioni complementari appartengono alla categoria delle dichiarazioni facoltative e parzialmente libere.

Questo termine si riferisce a tutte quelle dichiarazioni non espressamente disciplinate da un regolamento in particolare, ma per le quali si applicano automaticamente le disposizioni D. Lgs. 109/92 (Norme di carattere generale sull’etichettatura degli alimenti e bevande in generale), in particolare all’articolo 2, il quale ammette di riportare, nell’etichettatura degli alimenti e bevande in generale, vini compresi, nonché nella loro presentazione e pubblicità, qualsiasi informazione, purché fra le altre assicuri la corretta e trasparente informazione al consumatore e sia effettuata in modo da non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine (o provenienza), modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso (nella fattispecie i vini) e  non suggerisca che il vino possiede caratteristiche particolari, quando tutti i vini analoghi possiedono caratteristiche identiche.

Il diritto di indicare informazioni veritiere e documentate appartiene solo ai vini Dop e Igp e non è assolutamente consentito invece per i vini generici, privi in particolare del diritto di riportare  in etichettatura nomi geografici a Igt/Doc/Docg, qualsiasi altra indicazione geografica di origine, nomi di varietà, indicazione dell’annata, menzioni riferite al metodo di produzione.