La piramide dei vini

La classificazione dei vini italiani si basa su un sistema gerarchico qualitativo riconducibile allo schema di una “piramide” ovvero ad una sorta di classificazione che dal basso verso l’alto costituisce una “scala qualitativa teorica”, basata sulle regole produttive, dei vini commercializzati.

La legislazione della UE divide i vini in due categorie: Vini senza Denominazione di Origine e Indicazione Geografica” o, più brevemente, “Vini” e “Vini con Denominazione di Origine e Indicazione Geografica”, a loro volta distinti in “Vini DOP” e “Vini IGP”.

xp110427010222

I primi sono prodotti nella Comunità utilizzando le uve autorizzate e non sono sottoposti a un particolare disciplinare di produzione, ma possono essere accompagnati, in etichetta, dall’indicazione dell’annata e del nome di una o più varietà di vite (cosiddetti “Vini Varietali”).

I secondi sono prodotti nel rispetto di uno specifico disciplinare che definisce le varietà di uva, la zona di produzione, le condizioni agronomiche e colturali, la produzione massima consentita di uva e di vino per ettaro, i metodi di vinificazione con eventuali limitazioni per talune pratiche enologiche, il grado alcolico minimo naturale delle uve alla vendemmia e quello minimo dei vini prima dell’immissione al consumo ed eventuali prescrizioni circa l’invecchiamento, l’imbottigliamento in zona delimitata e l’utilizzo di chiusure e recipienti particolari.

Questi comprendono anche categorie di prodotti vitivinicoli diverse dal vino cosiddetto “tranquillo”, ovvero: “Vini Liquorosi a DOP e a IGP”; “Vini Spumanti a DOP e a IGP”; “Vini Frizzanti a DOP e a IGP”. I vini spumanti, inoltre, a prescindere dall’origine geografica dei prodotti di base, possono essere distinti in “Vini Spumanti di Qualità” (V.S.Q.) e “Vini Spumanti di Qualità del tipo aromatico” (V.S.Q.A.).

In tale quadro comunitario la legislazione italiana (Decreto Legislativo n° 61 del 10 aprile 2010 ), stabilisce norme precise sulle “denominazioni di origine” e le “indicazioni geografiche” e, pur adeguandosi all’impianto normativo comunitario, stabilisce una classificazione delle stesse in base alle menzioni tradizionali nazionali (DOCG, DOC e IGT) e prevede un Comitato Nazionale che le tuteli e le valorizzi, sia dal punto di vista qualitativo che commerciale.

Queste sono le categorie in cui vengono suddivisi i vini italiani:

• Vini senza Denominazione di Origine e Indicazione Geografica (Vino)

• Vini Varietali

• Vini IGP (o IGT)

• Vini DOP

• Vini denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)

• Vini denominazione di origine controllata (DOC)

La normativa comunitaria e nazionale fissa i valori limite di alcuni parametri analitici, come ad esempio la gradazione alcolica dei vini (senza Denominazione di Origine e Indicazione Geografica), che non deve essere inferiore a 9 gradi e non superiore a 15 gradi, salvo deroghe particolari; stabilisce inoltre che l’acidità volatile non deve superare i 18 milliequivalenti/l per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini bianchi e rosati, i 20 milliequivalenti/l per i vini rossi; il tenore massimo di anidride solforosa ammesso è di 150 mg/l per i vini rossi e di 200 mg/l per i bianchi e rosati, più elevato per i vini spumanti di qualità (185 mg/l) ed ancor di più per gli altri tipi di spumanti (235 mg/l).

L’elenco completo delle categorie dei prodotti vitivinicoli (Reg. n. 1234/07) sono:

1. Vino

2. Vino nuovo ancora in fermentazione

3. Vino liquoroso

4. Vino spumante

5. Vino spumante di qualità

6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico

7. Vino spumante gassificato

8. Vino frizzante

9. Vino frizzante gassificato

10. Mosto di uve

11. Mosto di uve parzialmente fermentato

12. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

13. Mosto di uve concentrato

14. Mosto di uve concentrato rettificato

15. Vino ottenuto da uve appassite

16. Vino di uve stramature

17. Aceto di vino