Indicazione dell’imbottigliatore
Le indicazioni dell’imbottigliatore nella etichetta di legge devono figurare con: nome o la ragione sociale, nome del Comune (non è più consentito indicare solo la frazione) e Stato Membro in cui è situata la sede sociale dell’imbottigliatore. Il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore devono essere completate da termini che esprimono chiaramente l’attività stessa dell’imbottigliatore (per i vini generici “imbottigliato da..”, “imbottigliatore..”, per i vini a D.O. “imbottigliato all’origine da…”, “imbottigliato all’origine dall’azienda Agricola…” e e possono essere completate dalla dicitura “integralmente prodotto”, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa.
In caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini “imbottigliato da… per conto di…” con i rispettivi indirizzi (Comune e Stato).
L’imbottigliatore effettivo può essere indicato in codice (ICQRF), qualora figuri in chiaro il nome o la ragione sociale e l’indirizzo (Comune e Stato) di un partecipante al circuito commerciale. Se l’operazione di imbottigliamento viene effettuata in luogo diverso da quello in cui l’imbottigliatore ha la propria sede sociale, in questo caso deve essere riportato anche il riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento (comune e Stato), a meno che la sede sociale e quella di imbottigliamento siano ubicate in due Comuni fra loro confinanti; in questo caso è sufficiente dichiarare solo la sede sociale.
Il codice ICQRF è quello del registro carico e scarico attribuito dall’Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi e deve essere accompagnato (prima o dopo il codice non fa differenza) da un riferimento allo Stato di appartenenza (IT oppure ITALIA).
La denominazione ICQRF può anche essere omessa.
Esempi:
a) Icqrf IT/BS/5678;
b) Icqrf BS/5678/IT;
c) BS/5678/ITALIA.