Indicazione della varietà di vite

L’indicazione della varietà di vite, quando non obbligatoria, quindi quando non  prevista come parte di una denominazione di un vino Igp/Dop è facoltativa ma regolamentata e condizionata da alcuni rigidi vincoli. In linea di massima:

–           per i vini generici che siano tranquilli, frizzanti, liquorosi, spumanti non è ammessa l’indicazione di nessuna varietà;

–           peri vini varietali tranquilli le varietà da indicare sono solo le sette varietà autorizzate (Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah – allegato 4 Dm 23 dicembre 2009).

Per gli spumanti varietali possono essere utilizzate le varietà di vite ad uva da vino elencate nel registro nazionale, con esclusione delle varietà elencate negli allegati 1 e 2 del DM 23 dicembre 2009. Possono essere però riportate le varietà di vite indicate nell’allegato 3 del Dm 23 dicembre 2009. [Una nota particolare va sottolineata in merito alle varietà Pinot Bianco, Pinot Grigio e Pinot Nero che hanno l’obbligo di riportare in etichetta dei vini varietali spumanti solo ed esclusivamente il sinonimo “Pinot”]

–           Per i vini a Igp e Dop possono essere indicate le varietà ad uva da vino e loro sinonimi che figurano nel registro nazionale qualora siano comunque espressamente ammesse dai singoli disciplinari ma soprattutto purché conformi ai vincoli e alle regole generali che ne consentono l’uso facoltativo. Esistono infatti delle limitazioni espressamente indicate negli allegati 1 e 2 del Dm 23 dicembre 2009.

Tuttavia tenuto conto dei limiti su indicati e di eventuali prescrizioni stabilite dai singoli disciplinari le regole che normano l’uso facoltativo delle varietà da riportare in etichetta sui vini Dop e Igp sono queste:

– dichiarazione di una sola qualità. Il nome di una varietà può essere dichiarata nella etichettatura dei vini Igp e Dop quando essi siano derivanti per almeno 85 parti in 100 dalla varietà indicata e nel calcolo dell’85% non si tiene conto del prodotto utilizzato per la dolcificazione. I singoli disciplinari di produzione possono stabilire regole più restrittive pertanto è opportuno verificare caso per caso.

– dichiarazione di due o più varietà. La nuova normativa ha semplificato e soprattutto uniformato i vincoli preesistenti, che prevedevano, regole ben distinte e differenti in base al caso in cui un vino fosse ottenuto da due, tre, o quattro varietà. Dal 1 agosto 2009 vi è un’unica regola che norma la dichiarazione di due o più varietà, e che stabilisce, come condizione comune e basilare, che il vino, in primo luogo, sia ottenuto per il 100% delle due, tre o quattro varietà che si andranno a dichiarare, e che tali varietà siano indicate in ordine decrescente di quantità presente, con le stesse dimensione di carattere. Sono esclusi dal conteggio anche in questo caso i prodotti utilizzati per la dolcificazione. Come sempre, i singoli disciplinari possono prevedere regole più restrittive.

– dichiarazione dei vitigni per talune tipologie di vini DOP e IGP denominati Rossi Bianchi, Rosati. A tal proposito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una Circolare del 7 dicembre 2010 ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione dell’art. 15 del DM del 23 dicembre 2009, in merito appunto, all’indicazione in etichetta del nome della varietà di vite per le tipologie di vini Dop e Igp facenti riferimento al colore bianco, rosso rosato, nonché per altre tipologie non espressamente qualificate con il nome di uno più vitigni. Fatte salve le misure più restrittive dei singoli disciplinari, l’indicazione facoltativa della o delle varietà nell’ambito della descrizione delle informazioni veritiere e documentabili rivolte al consumatore sono corrette e prive del rischio di confusione a condizione che:

–           non siano costituite o non contengono i nomi delle DOP o IGP protette.

–           siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto senza la variazione dei caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico e che siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie.

Inoltre, molto importante, considerato che l’indicazione complementare del vitigno o dei vitigni in etichettatura rientra tra quelle disciplinate dalla regolamentazione comunitaria è bene osservare le disposizioni oggetto dell’art. 62 del Reg. 607/2009, il quale prevede, che per l’indicazione del nome di un vitigno il prodotto deve pervenire per almeno l’85% dal corrispondente vitigno e che per l’indicazione di due o più vitigni  il prodotto deve derivare per il 100% dalle varietà menzionate, che devono figurare in ordine decrescente di percentuale.