Il sistema dei Consorzi di tutela in Italia

In Italia i Consorzi di tutela delle DOP – vino, ai sensi del DLgs 61/10, e quelli del resto dell’agroalimentare in base alla Legge 526/99 – operano sulla base dei numeri di rappresentatività riferiti alla produzione. Con una differenza sostanziale a valere per il vino: se rappresentativi solamente del 35% dei viticoltori e del 51% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della DOP, i Consorzi esercitano esclusivamente nei confronti dei propri soci. Per esercitare le loro funzioni “erga omnes” servono altri numeri: 40% dei viticoltori, 66% della produzione. La percentuale di rappresentanza delle cooperative di viticoltori o associazioni di produttori è calcolata sulla base della somma dei quantitativi espressi dai loro singoli soci conferenti, qualora questi abbiano provveduto a rilasciare espressa delega, come da art. 6 comma 5 del DM 16 dicembre sui Consorzi. Tali conferenti saranno indicati “per memoria” sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nome della cooperativa, per essere comunicati al Ministero al momento della richiesta del riconoscimento e/o dell’autorizzazione “erga omnes”, per essere ancora comunicati ogni tre anni a partire dalla data di riconoscimento e di incarico ai fini della dimostrazione della sussistenza della percentuale di rappresentatività, per essere messi a disposizione dello stesso MIPAAF nel caso di visita ispettiva presso la sede del Consorzio (art. 3 c. 1 e art. 4 c. 2 del DM 12 maggio 2010: verifica annuale sulle attività attribuite ai Consorzi da parte del MIPAAF).