I consorzi di tutela
Per ciascuna Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Tipica può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un Consorzio di Tutela.
La principale novità introdotta dalla nuova OCM Vino e che trova applicazione nazionale con il D.Lgs 61/2010 e successivamente con il Decreto applicativo del 16 dicembre 2010 – Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini – è quella sulla rappresentatività e le funzioni erga omnes che un Consorzio di Tutela, fatte salve alcune condizioni, può svolgere. Qualora infatti i Consorzi siano rappresentativi di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP, calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, possono svolgere funzioni erga omnes, dunque su tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP.
In sostanza, è ancora confermata l’adesione volontaria da parte dei produttori ai Consorzi di Tutela, pertanto se il Consorzio ha una rappresentatività pari a 35% dei viticoltori che rivendicano la denominazione e almeno il 51% della produzione certificata con riferimento agli ultimi due anni, può agire esclusivamente nei confronti dei propri associati, oltre ad avere compiti generali propositivi e di tutela della denominazione, nonché di collaborazione con l’amministrazione, tuttavia, se invece il Consorzio ha una rappresentatività pari a 40% dei viticoltori che rivendicano la denominazione e almeno il 66% della produzione certificata con riferimento agli ultimi due anni, può gestire l’attività di valorizzazione e di propaganda richiedendo il contributo a tutti gli utilizzatori della denominazione (erga omnes).
Con la nuova normativa è anche consentita la costituzione di Consorzi di Tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché sussistano le seguenti condizioni: a) per ciascuna denominazione protetta sussista la percentuale di rappresentanza indicata; b) le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito provinciale, regionale o interregionale; c) per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
Tra le attività che il Consorzio di Tutela può effettuare anche erga omnes, se rientra nei requisiti su indicati, è quella di vigilanza. Queste attività di vigilanza vanno assolutamente distinte dalle attività di controllo. Sono attività svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, vengono esplicate prevalentemente nella fase del commercio e consistono nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni Dop e Igp. Nell’organizzazione delle suddette attività di vigilanza i Consorzi di Tutela possono avvalersi della figura dell’ ”agente vigilatore” (Decreto 21 dicembre 2010 – Procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di Tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61).