Fecce e vinacce
A decorrere dalla campagna 2009/2010 non è più richiesto l’attestato di Assolvimento prestazioni viniche per accedere agli aiuti comunitari ma persiste l’obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione delle uve o in distilleria ai fini delle stesse prestazioni viniche o mediante il ritiro sotto controllo per uso agronomico o cicli altri cicli produttivi e usi alternativi regolamentati dalle Regioni. Con l’emanazione del D.M. 4 agosto 2010, in particolare sono state ampliate le possibilità di impiego dei sottoprodotti per altri usi alternativi. In sostanza, con la nuova disciplina il produttore può ora adempiere l’obbligo o attraverso la consegna totale o parziale dei sottoprodotti della vinificazione in distilleria oppure, se espressamente confermato e regolamentato da specifiche delibere della regione, attraverso la consegna delle vinacce e fecce al ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:
a) uso agronomico diretto, mediante distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite massimo di 3.000 Kg per ettaro di superficie agricola risultante dal fascicolo aziendale del produttore vinicolo;
b) uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
c) uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la produzione di biomassa;
d) uso farmaceutico;
e) uso cosmetico;
f) uso agroalimentare, (le vinacce destinate all’estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari – prodotti ortofrutticoli, formaggi, prodotti da forno – sono considerate come utilizzate per uso alternativo).
La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è sempre vietata a decorrere del trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il Provvedimento Regionale (a tal proposito ricordiamo, come comunicato nella circolare precedente, che la Regione Lombardia con decreto Regionale n° 7139 del 26/07/2013 per la campagna 2013/2014, ha stabilito il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 5 agosto 2013 al 31 dicembre 2013).
La feccia destinata in distilleria ai fini dell’assolvimento delle prestazioni viniche deve essere consegnata entro 30 giorni dalla presa in carico dei registri e comunque non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna. Inoltre la feccia destinata in distilleria ai fini dell’assolvimento delle prestazioni viniche deve essere denaturata prima della sua estrazione dalla cantina con la sostanza rivelatrice cloruro di litio. Il cloruro di litio al termine dell’operazione di denaturazione deve essere presente nelle fecce nella misura tra 5 e 10 grammi per ogni 100 litri di prodotto. Se le fecce di vino sono destinate all’uso agronomico devono essere denaturate con “solfato ferroso per uso agricolo correttivo avente un titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato. Anche in questo caso la denaturazione deve esser effettuata prima dell’estrazione in cantina, nella misura di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.
Le vinacce e le fecce destinate a una distilleria per l’assolvimento delle prestazioni obbligatorie devono circolare con un documento di accompagnamento (per la vinaccia anche D.D.T. o ex bolla Xab) oppure con un normale DOCO, non convalidato una volta compilato in Comune né sottoposto a microfilmatura. Se le vinacce sono destinate in distilleria per il solo assolvimento delle prestazioni obbligatorie non richiedono l’invio del documento all’Icqrf competente per il territorio – mentre è obbligatorio per il DOCO delle fecce che deve essere trasmesso all’Icqrf competente per il territorio entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di partenza del prodotto. (Nel caso in cui le vinacce sono destinate e consegnate appositamente per la produzione di grappe con indicazione di origine e/o di vitigno, la copia del Doco delle vinacce deve essere trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di partenza all’Ufficio Repressione Frodi competente per il luogo di carico)
Il produttore di vino che invece intende destinare i sottoprodotti ad usi alternativi deve effettuare una comunicazione compilando il modello di cui all’allegato del DM. 4 agosto 2010 e trasmettere lo stesso per fax o posta elettronica, almeno entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni di ritiro, all’ufficio dell’Icqrf territorialmente competente: La comunicazione deve contenere obbligatoriamente a) la natura e la qualità dei sottoprodotti; b) il luogo in cui sono depositati; c) il tipo di destinazione; d) il giorno e l’ora dell’inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell’inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti o un piano di consegna se il ritiro avviene in più giorni; e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l’impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali. La comunicazione deve anche contenere il numero di codice del registro di carico e scarico del produttore. La comunicazione deve essere conservata per almeno 5 anni. Sui registri il produttore è obbligato a effettuare lo scarico delle viacce e delle fecce, destinate al ritiro sotto controllo, dal registro di carico e scarico, l giorno stesso in cui effettua l’operazione di ritiro annotando, tra l’altro nella colonna relativa alla descrizione dell’operazione il riferimento alla comunicazione e alla data di trasmissione della stessa.
Secondo le ultime disposizioni in merito all’uso agronomico diramate dalla Regione Lombardia in una circolare dove recepisce e regolamenta quanto stabilito dal decreto ministeriale l’utilizzo agronomico dei sottoprodotti, salvo nuove disposizioni, è vietato:
1) su terreni già interessati nello stesso anno da distribuzioni di fanghi, effluenti di allevamento, reflui oleari o altri residui di comprovata utilità agronomica;
2) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di:
A) 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi d’acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006;
B) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi;
C) 25 m di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è opportuna una copertura vegetale permanente e spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone;
3) Sulle superfici non interessate all’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
4) Nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali;
5) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, e sui terreni saturi di acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
6) di norma dal primo novembre a fine febbraio, fermo restando ulteriori disposizioni annuali determinate dalle amministrazioni regionali in merito all’individuazione del periodo utile di spandimento di cui al d.m. 7 aprile 2006
7) Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
8) In tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo o per la difesa dei corsi idrici;
9) In golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.
Lo stoccaggio temporaneo delle vinacce deve sempre prevedere una corretta gestione del relativo percolato, che ricordiamo si produce anche solo dalla semplice pressatura del cumulo: Pertanto è consigliabile che le stesse vengano conservate in appositi container oppure su platee cementate, possibilmente coperte, con pozzetto di raccolta del liquido. Lo stoccaggio in campo è sconsigliabile ma se applicato deve obbligatoriamente prevedere la raccolta del liquido di sgrondo mediante l’utilizzo di appositi teli cellofanati.
I controlli sono svolti da Icqrf in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato (art. 2 del DM 04/08/2010) e che, nel caso della Lombardia, tutte le comunicazioni obbligatorie suddette che vanno trasmesse all’Icqrf competente per il territorio, i recapiti sono:
Istituto Centrale per la Qualità e la Repressione delle Fodri di Milano (Icqrf)
Via R. Pitteri, 110 – 20134 Milano
Tel. 02.26410497 – 02.26411747
Fax 02.26414804 – Mail: icqrf.milano@pec.politicheagricole.gov.it
SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE nota informativa SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI comunicazione ICQRF