Etichetta – deroghe per l’esportazione
L’art. 2 del Dm del 23 dicembre 2009 ammette deroghe che permettono ai produttori che esportano nei Paesi Terzi (Usa, Canada ecc) di discostarsi dalle regole comunitarie vigenti in ambito di etichettatura purché rispettino le norme dei paesi in cui sono destinate. Tuttavia è obbligatorio inviare una comunicazione preventiva all’ufficio periferico dell’ICQRF competente, allegando alla stessa una dichiarazione che attesti la conformità alla legislazione del Paese Terzo interessato delle indicazioni figuranti in etichetta e n. 3 copie dell’etichetta.