Esame organolettico

L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni istituite presso le Strutture di Controllo. la certificazione positiva; se invece il campione risulta non possedere tutti i requisiti prescritti dal disciplinare di produzione, può essere dichiarato “rivedibile”, e l’interessato può chiedere una nuova campionatura.

Se il campione viene giudicato “idoneo” viene rilasciata la certificazione positiva; se invece il campione risulta non possedere tutti i requisiti prescritti dal disciplinare

di produzione, può essere dichiarato “rivedibile”, e l’interessato può chiedere una nuova campionatura.

Se il campione viene dichiarato “non idoneo”, l’interessato può entro 30 giorni dalla comunicazione, presentare ricorso alla Commissione di appello.

La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione ed ha validità della seguente durata:

centottanta giorni per i vini a D.O.C.G.

due anni per i vini a D.O.C.

tre anni per i vini D.O.C. liquorosi.

Trascorsi i periodi di validità, in assenza di imbottigliamento, per le relative partite di vino sono applicabili le seguenti condizioni:

Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini D.O.C.G. devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica.

I vini a D.O.C. devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica.

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