Enti certificatori
Chi produce DOP e IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo. E’ stabilito un “Elenco delle strutture di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo”, tenuto dal Mipaaf.
La vigilanza sulle strutture di controllo è effettuata dall’Ispettorato controllo qualità e repressioni frodi (ICQRF).
La novità principale è introdotta dal Decreto Ministeriale 14 giugno 2012: dal 1 agosto 2012 il sistema dei controlli ad opera degli organismi di controllo privati viene estesa anche alle produzioni a Indicazione Geografica Tipica. Le strutture di controllo svolgono l ’attività di certificazione e di controllo e devono garantire, sotto la propria responsabilità, la tracciabilità di ciascuna partita di vino a DO e a IG.
E’ stabilito un “Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine del settore vitivinicolo”, istituito presso il Dipartimento centrale dell’ICQRF e reso disponibile sul portale SIAN. Questo elenco è distinto in due sezioni: a) strutture di controllo pubbliche; b) strutture di controllo private. La scelta della struttura di controllo è fatta tra quelle iscritte in questo elenco e l’incarico e l’autorizzazione hanno validità triennale.
Le strutture di controllo svolgono l’attività di certificazione e di controllo, per singola D.O. Esse devono, in primo luogo, garantire, sotto la propria responsabilità, la tracciabilità di ciascuna partita di vino DO e in particolare: a) per i vini DOCG, la distribuzione dei contrassegni di Stato mediante specifica procedura documentata; b) per i vini DOC, la distribuzione dei contrassegni di Stato mediante specifica procedura documentata o in alternativa la gestione del riferimento del lotto. Devono inoltre garantire la tracciabilità documentale ed informatica delle azioni e delle attività previste dal piano dei controlli approvato, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata per singola D.O. e in ogni momento a disposizione delle Autorità di vigilanza.
Le strutture di controllo provvedono anche a comunicare all’ICQRF oltre le non conformità gravi e le non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, qualsiasi fattispecie di irregolarità accertata riconducibile allo schedario viticolo nazionale e/o non conformità. Le strutture di controllo svolgono controlli ispettivi, per ciascuna D.O. e per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato. (Gli operatori da sottoporre a controllo devono essere estratti tramite sorteggio casuale effettuato alla presenza di un funzionario della regione o di un funzionario dell’ICQRF competenti per il territorio di produzione delle D.O.).
Al fine di rivendicare i quantitativi di vini a D.O. destinato all’imbottigliamento, i soggetti imbottigliatori, prima dell’inizio delle operazioni, devono comunicare, alla competente struttura di controllo autorizzata, la data di inizio e di previsto termine delle operazioni di imbottigliamento, il lotto attribuito alla partita certificata, i recipienti di stoccaggio e la relativa capacità (in deroga il lotto attribuito alla partita certificata, la data di previsto termine delle operazioni nonché eventuali perdite possono essere comunicati alla struttura di controllo entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni).
Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire D.O. o declassamento di vino a D.O. ad altra denominazione di origine o indicazione geografica tipica, i soggetti della filiera ne danno immediata comunicazione alla struttura di controllo. Per quanto riguarda le disposizioni per l’esportazione (anche sui prodotti a D.O. commercializzati sfusi verso altri paesi della U.E. o Paesi Terzi) gli esportatori, entro 24 ore dall’effettuazione delle operazioni, devono trasmettere alla struttura di controllo copia del documento di trasporto giustificativo della transazione commerciale.
Ai fini della rivendicazione dei vini (Dop), prima diprocedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. I vini DOCG non solo osservano il disciplinare valido per ottenere la certificazione DOC, ma vengono sottoposti ad un ulteriore severo controllo organolettico durante la fase dell’imbottigliamento da parte di enotecnici ed enologi. Per i vini Igt è previsto il solo esame analitico sul controllo ispettivo.
L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni istituite presso le Strutture di Controllo. la certificazione positiva; se invece il campione risulta non possedere tutti i requisiti prescritti dal disciplinare di produzione, può essere dichiarato “rivedibile”, e l’interessato può chiedere una nuova campionatura.
Se il campione viene giudicato “idoneo” viene rilasciata la certificazione positiva; se invece il campione risulta non possedere tutti i requisiti prescritti dal disciplinare
di produzione, può essere dichiarato “rivedibile”, e l’interessato può chiedere una nuova campionatura.
Se il campione viene dichiarato “non idoneo”, l’interessato può entro 30 giorni dalla comunicazione, presentare ricorso alla Commissione di appello.
La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione ed ha validità della seguente durata:
centottanta giorni per i vini a D.O.C.G.
due anni per i vini a D.O.C.
tre anni per i vini D.O.C. liquorosi.
Trascorsi i periodi di validità, in assenza di imbottigliamento, per le relative partite di vino sono applicabili le seguenti condizioni:
Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini D.O.C.G. devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica.
I vini a D.O.C. devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica.
(DECRETO 11 novembre 2011. Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attivita’ delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento).