Dolcificazione
La dolcificazione di un vino da tavola o di un Vqprd, allorché
non vietata dal relativo disciplinare di produzione, può essere
effettuata mediante aggiunta di mosto d’uva avente, al massimo,
lo stesso titolo alcolometrico volumico naturale del vino che si
intende dolcificare, se il prodotto in questione ha già subito un
arricchimento nella fase antecedente alla denominazione di “vino
da tavola” o Vqprd3. (All. V, lettera F, Reg. Ce 1493/1999).
In sostanza, si vuole evitare che sotto il pretesto della dolcificazione
si effettui l’arricchimento di un vino che è stato già arricchito
quando era mosto o vino nuovo ancora in fermentazione.
Nel caso in cui il vino da dolcificare non abbia subito alcun
arricchimento nelle fasi ad esso antecedenti, lo stesso può essere
dolcifi cato con mosto di uve concentrato, anche rettificato,
o con mosto di uve, purché non si aumenti più di 2% vol il titolo
alcolometrico volumico totale e si rispettino tutte le altre condizioni
previste per l’arricchimento dei vini (All. V, lettera F/1b, Reg.
Ce 1493/1999).
La dolcificazione di un vino da tavola o di un Vqprd è consentita
solo nella fase di produzione o di commercio all’ingrosso (Art. 30,
Reg. Ce 1622/2000).
È vietato dolcificare, poi, un vino importato destinato al consumo
diretto e designato con una indicazione geografica (All. V, punto
2/f), mentre i vini da tavola generici importati, qualora si intenda
dolcificarli, soggiacciono alla normativa prevista per i prodotti
dell’Ue (All. 1, Dm 30/7/2003).
In caso di dolcificazione, è necessario inviare all’Ufficio periferico
dell’Icq, competente per territorio, una dichiarazione preventiva di
dolcificazione. Tale dichiarazione dovrà pervenire al competente organo di controllo 48 ore prima del giorno dell’inizio dell’operazione
di dolcificazione.
Le indicazioni da riportare in detta dichiarazione sono indicate
nell’Art. 31 del Reg. Ce 1622/2000. Qualora un’impresa effettui
correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione
può presentare un’unica dichiarazione, valevole per tutte le
operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola.
La dichiarazione deve pervenire all’Ufficio periferico competente
almeno 10 giorni prima del giorno previsto per la prima operazione
di dolcificazione.
La presentazione dell’unica dichiarazione è subordinata, ai sensi
dell’Art. 17, paragrafo 1, del Reg. Ce 884/2001, alla tenuta di un
registro singolo sul quale – per ogni singola operazione di dolcificazione
– le indicazioni prescritte dall’Art. 14, paragrafo 2, del
regolamento stesso nonché dall’Art. 31, paragrafo 3, del Reg. Ce
1622/2000, sono annotate immediatamente dopo e, comunque,
entro lo stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione. (All. I,
Dm 30/7/2003).
Le dichiarazioni di cui sopra possono essere effettuate tramite
presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta
elettronica. In particolare, la dolcificazione di un Vqprd, qualora
prevista, è consentita solo se è effettuata all’interno della relativa
zona di produzione o di vinificazione (All. VI, lettera G/2, Reg. Ce
1493/1999).
I Vqprd possono essere dolcificati nella regione determinata in cui
è stato ottenuto il Vqprd con mosto di uve e mosto di uve concentrate
originari della zona di produzione dei Vqprd da dolcificare,
mentre se si impiega mosto concentrato rettificato, non sussiste
la limitazione di cui sopra, trattandosi di un prodotto neutro (All.
VI, lettera G/2 e 3, Reg. Ce 1493/1999).