Documenti di accompagnamento prodotti vitivinicoli
NORMATIVA IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2013 – I nuovi modelli MVV
Ogni persona fisica e ogni associazione di tali persone, compresi gli intermediari, che abbia residenza o sede nel territorio doganale della Comunità e che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo ai fini commerciali deve redigere, sotto la sua responsabilità, un documento che scorti il trasporto stesso, nominato per l’appunto “documento di accompagnamento”.
Dal 1 agosto 2013 ci sono nuove disposizioni in materia.
La revisione comunitaria introdotta dalla pubblicazione del Reg.Ce 314/2012, accolta dal nostro stato con DM n. 7494 del 2 luglio 2013, in materia di documenti di accompagnamento per il trasporto di vino sfuso e/o imbottigliato e altri prodotti vitivinicoli su territorio nazionale e comunitario ha alterato sensibilmente le modalità di compilazione e riproduzione utilizzate sin alla scorsa campagna vitivinicola, introducendo dal 01 Agosto 2013 un nuovo modello unico denominato MVV.
Le prime intenzioni erano quelle di un nuovo unico modello di documento di accompagnamento definito MVV valevole per tutti i prodotti vitivinicoli e per tutti i produttori/commercianti di vino senza alcuna differenziazione, da sottoporre a convalida ufficiale tramite trasmissione obbligatoria via PEC che abrogasse ogni tipologia di formato cartaceo a favore di procedure esclusivamente telematiche nell’ ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
Ad oggi non sono ancora state emanate disposizioni dettagliate sul documento elettronico MVV e la procedura telematica via PEC quindi è importante sottolineare che non esiste ancora una procedura unica e inequivocabile alla quale fare riferimento.
Le disposizioni riferite alle uve e ai sottoprodotti della vinificazione sono sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti.
Anche per la circolazione di prodotti vitivinicoli destinati all’esportazione in un Paese terzo, circolanti esclusivamente sul territorio nazionale e spediti da dogana italiana, è stato chiarito di recente con circolare ICQRF, che possono essere utilizzati i documenti istituiti dal decreto n. 768/94 e decreto direttoriale del 14 aprile 1999 (Ddt, fatture accompacompagnatorie ecc). [Prot._n._4411]
Pertanto l’obbligo di utilizzo del MVV attualmente vale esclusivamente per tutte le spedizioni oltre il territorio nazionale mentre per le transazioni entro il territorio italiano è da considerarsi momentaneamente facoltativo e derogabile l’utilizzo degli attuali documenti in vigore, fino al momento dell’entrata in vigore del documento MVV elettronico.
L’utilizzo del nuovo modello MVV (che sostituisce la vecchia bolla numerata ovvero il modello DA IT o DOCO) a partire dal 1° agosto 2013 è quindi applicato ai prodotti trasportati:
– sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero, che siano trasportati esclusivamente all’interno del territorio nazionale;
– spediti da piccoli produttori all’interno del territorio dell’Unione Europea o Extra UE (per piccolo produttore si intende colui che non ha costituito un deposito fiscale in quanto produce mediamente nell’arco degli ultimi 5 anni meno di 1000 hl di vino all’anno);
– assoggettati ad accisa, ma esentati, ai sensi dell’articolo 30 comma 2,del decreto legislativo n. 504/95, dall’obbligo di emettere l’ e-ad;
– non sottoposti ad accisa;
– esenti ai sensi dell’art. 36 comma 3 del decreto legislativo n. 504/95.
I modelli MVV possono essere in formato elettronico o cartaceo, non essendo ancora disponibile l’applicativo informatico, di seguito si riportano le istruzioni di compilazione del modello cartaceo, che in ogni caso va redatto in tre copie: una per il destinatario, una per lo speditore e una per il trasportatore, che prevede due tipologie:
a) predisposti dallo speditore con una numerazione progressiva apposta direttamente dallo stesso, secondo modalità specifiche ed in relazione ad una contabilità interna vitivinicola riferita a ciascun anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Questi documenti, predisposti direttamente dalla azienda speditrice, sono soggetti sia a timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti sia a convalida da parte del Comune;
b) quelli prenumerati e prestampati da tipografie autorizzate, non sono soggetti alla timbratura preventiva da parte di autorità competenti.
In via transitoria, per la sola circolazione nazionale, oltre alla possibilità di utilizzare i modelli della precedente normativa sono previste delle disposizioni semplificate per l’utilizzo dei nuovi modelli MVV, ovvero si possono utilizzare:
– modelli MVV cartacei liberamente redatti dallo stesso speditore, in cui è possibile non riportare l’indicazione dell’Unione Europea, del relativo logo, di Italia, dell’emblema di Stato ed i riferimenti dell’autorità competente per il luogo di partenza. Tali documenti devono però riportare tutte le informazioni modello MVV, precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare e possono pertanto, non riportare il numero identificativo della casella;
– per i soli prodotti confezionati, i nuovi documenti di accompagnamento non sono soggetti alle specifiche procedure di convalida previste dal decreto, né è necessario utilizzare documenti prestampati da tipografie autorizzate o preventivamente timbrati da parte di Autorità competenti. In tal caso l’autenticità del documento è assicurata dalla univocità della numerazione ad esso assegnata.
Per i seguenti prodotti vitivinicoli:
– sfusi (contenitori di volume nominale superiori a 60 litri) che avvengono esclusivamente su territorio nazionale;
– sfusi destinati ad altri Stati Membri dell’Ue o paesi terzi,
– confezionati (contenitori di volume nominale fino a 60 litri) destinati ad altri Stati membri della Ue o paesi terzi;
I documenti di accompagnamento cartacei devono essere obbligatoriamente convalidati mediante:
– il Comune e mediante microfilmatrice: se si utilizza un modello che è stato predisposto e numerato direttamente dallo speditore deve essere preventivamente timbrato dalle autorità competenti, mentre qualora il documento utilizzato sia stato prestampato da una tipografia autorizzata, non è necessaria la timbratura preventiva;
– per i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati, anche qualora destinati ad altri Stati membri della Ue o paesi terzi, spediti da un piccolo produttore, oppure per i trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise (mosti di uva, mosti di uva concentrati, mosti di uva concentrati e rettificati, succhi di uva) è sufficiente che il trasporto sia scortato da un modello MVV prestampato e prenumerato da una tipografia
autorizzata, debitamente compilato, datato e firmato dallo speditore prima dell’inizio del trasporto.
– ci sarà al più presto un innovativo sistema di convalida per cui non è obbligatoria la timbratura preventiva né l’utilizzo di modelli prestampati da una tipografia autorizzata. Questo nuovo sistema consiste nel convalidare il documento cartaceo mediante PEC (posta elettronica certificata), ma attualmente non è possibile effettuarlo in quanto ancora in corso di predisposizione e determinazione dipartimentale.
Il Mipaaf ha diffuso un quadro sinottico predisposto dall’ICQRF in cui, per ogni tipologia di prodotto vitivinicolo.
Schema_di_Documento_di_accompagnamento
CircolareEsplicativaProt._n._11289
All.1___Decreto_ministeriale_prot._7490_del_2_luglio_2013
All.2___Illustrazione_casi_specifici
All.3___Quadro_sinottico_documenti_vino