Documenti accise per la circolazione nazionale con destinazione all’ esportazione
Nell’ultimo periodo, probabilmente a seguito dell’emanazione del decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 7490 del 02/07/2013 (documenti di accompagnamento prodotti vitivinicoli – MVV), sono sorti dubbi circa i documenti di accompagnamento accise per il vino destinato all’esportazione.
Dalla lettura del predetto decreto, del Testo unico accise (TUA) decreto legislativo 504/95 e s.m.i. e del DM 153/2001 (Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene), si rileva che nulla è mutato per quanto attiene i documenti di circolazione accise.
Di conseguenza, in vigenza di aliquota di accisa pari a zero, a parere dello scrivente per la circolazione nazionale di vino, anche se destinato all’esportazione con uscita da dogana italiana senza attraversamento di territori di altri Paesi U.E., non è necessario l’e-AD, documento
amministrativo elettronico previsto dall’art. 6 del TUA per la circolazione in sospensione d’accisa. Parimenti, per le stesse movimentazioni, non è obbligatorio il DAS in forza dell’esclusione stabilita dall’art. 30 del TUA.
Pertanto, le esportazioni in questione, che possono essere effettuate anche in procedura domiciliata, non sono vincolate alla presenza dell’e-AD o del DAS.
Tali indicazioni non valgono per qualsiasi “prodotto vitivinicolo” o bevanda alcolica, ma sono applicabili solo al vino ed alle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra come definiti rispettivamente dagli articoli 36 1 e 38 2 del TUA.