Dichiarazione unica di vendemmia, produzione e rivendicazione
Decreto 16 dicembre 2010 Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
L’iscrizione annuale preventiva dei vigneti agli albi DOP/IGP alla CCIAA è stata abolita ed è divenuta automatica ossia un vigneto che presenta tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione della DOP/IGP di riferimento (varietà, resa di campagna, numero ceppi, zona di produzione, ecc) automaticamente ha l’attitudine a produrre uve per quella specifica denominazione e non è più quindi necessario procedere con la costituzione degli albi a maggio
In base alla normativa attualmente in vigore sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di vendemmia tutti soggetti, persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che conducono una superficie vitata superiore ai 1000 mq e le cantine che raccolgono uva e/o trasformano vino o che comunque alla data del 30 novembre detengono uve, mosti concentrati e/o rettificati, vini nuovi ancora in fermentazione o hanno venduto tutte le uve, anche nella modalità “vendita su pianta”.
La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.
La mancata presentazione della dichiarazione può comportare una sanzione amministrativa da 300,00 a 3.000,00 euro ed esclude le aziende dall’accesso a qualsiasi contributo del settore vitivinicolo (estirpo vigneti, riconversione PRRV, vendemmia verde, contributo abbattimento costi polizza grandine, ecc).
Sono esonerati dall’obbligo coloro che coltivano una superficie di vigneto inferiore ai 1000 mq e il cui raccolto non è stato ne sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma.
La scadenza di presentazione è fissata al 15 gennaio di ogni anno.
La presentazione della dichiarazione di vendemmia, esclusivamente per i soggetti con vigneti e cantina in territorio lombardo, deve essere fatta obbligatoriamente presso gli sportelli CAA (e non più direttamente ad AGEA) ed è comprensiva della Denuncia Uve DOP/IGP che fino al 2010 era di competenza della Camera di Commercio.
I soggetti che hanno vigneti o impianti di vinificazione in altre regioni, ad esempio Veneto, sono tenuti alla presentazione di più dichiarazioni da farsi nelle relative Regioni di coltivazione (ad esempio i soggetti che hanno vigneti atti a Garda DOC in Lombardia e atti a Lugana DOC in Veneto devono presentare obbligatoriamente due dichiarazioni distinte: una su SIARL per la Lombardia e una su AVEPA per il Veneto).
Esclusivamente per i soggetti che coltivano vigneti atti a DOC Lugana e/o Garda che si estendono su entrambe le regioni è possibile presentare un’unica dichiarazione in regione Lombardia.
La dichiarazione di vendemmia e produzione vino e/o mosti è unica per tutto il territorio regionale pertanto non dovranno più essere presentate denunce suddivise per provincia di coltivazione.
Le aziende viticole che vendono le proprie uve hanno l’obbligo della compilazione del modello F1 (ovvero l’attestato di consegna delle uve) che deve essere redatto informaticamente presso il proprio CAA e successivamente consegnato alla cantina che ha acquistato le uve entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza ministeriale di presentazione della dichiarazione ossia entro il 07 gennaio.
I dati inseriti in fase di compilazione della dichiarazione di vendemmia vengono sottoposti ad un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale in termini di corrispondenza dei criteri di rivendicazione dei disciplinari DOP/IGP di appartenenza ma soprattutto relativamente all’assenza di “anomalie” di superficie ossia difformità tra la superficie vitata dichiarata in fascicolo aziendale e quella riscontrata sulle fotografie aeree. In particolare dalla vendemmia 2013 saranno esclusi dalla possibilità di rivendicazione tutti i vigneti che presenteranno delle “anomalie” relative a difformità di superficie tra dato dichiarato in fascicolo e dato fotointerpretato riscontrato su GIS, chiediamo pertanto a tutte le aziende di contattare opportunamente il nostro ufficio per una puntuale verifica del fascicolo aziendale.
Alcune precisazioni:
Nel caso in cui un produttore intenda idoneizzare del vino di produzione dell’annata in corso, prima della scadenza di presentazione della dichiarazione (15 gennaio del successivo anno), potrà farlo solo successivamente alla predisposizione della “dichiarazione preventiva di rivendicazione” tramite CAA che dovrà poi essere trasmessa all’ente di controllo.
Su ciascun vigneto è possibile operare una scelta vendemmiale ovvero ogni singola unità vitata del fascicolo può costituire un’iscrizione al disciplinare DOP/IGP e portare ad una propria destinazione in termini di denominazione.
La limitazione nella produzione delle uve in funzione all’anno di impianto/sovrainnesto del vigneto d’origine è definita dalla Regione.
Nella dichiarazione di vendemmia è obbligatorio inserire, oltre al consueto dato del vino “feccioso”, il dato del vino “finito”, ovviamente distinto per tipologia, che dovrà necessariamente rispecchiare l’effettiva produzione ottenuta o in via di ottenimento.
Prima di procedere con la riproduzione definitiva dei dati di produzione della vendemmia è importante verificare concretamente i limiti previsti dai singoli disciplinari di riferimento in materia di composizione varietale, resa di campagna e di cantina nonché tenere opportunamente in considerazioni eventuali verbali di controllo redatti dagli Enti di Certificazione (es: Valoritalia e/o IMC) soprattutto per quanto riguarda la stima delle rese di campagna nonché eventuali bollettini di liquidazione redatti dalle compagnie di assicurazione su eventuali danni alla coltivazione che possano avere compromesso la produzione.