Cosa va indicato in etichetta

Le dichiarazioni in etichetta, in base a quanto stabilito e regolamentato dalla Ue, possono essere classificate come:

a)        Obbligatorie

b)        Facoltative regolamentate

c)         Facoltative libere

In base alla loro classificazione, le dichiarazioni in etichetta possono inoltre avere:

d)        una ubicazione vincolata o libera.

e)        una dimensione in caratteri vincolata o libera.

Queste che seguono sono regole di base riguardanti l’etichettatura in generale, in alcuni casi si possono presentare diposizioni più restrittive o indicazioni aggiuntive regolamentate dai singoli disciplinari di produzione.

Le “Dichiarazioni obbligatorie” sono quelle che devono figurare necessariamente nell’etichetta di legge. Nella maggioranza dei casi hanno una ubicazione vincolata, per meglio dire, devono figurare nello stesso “campo visivo”, in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente.

Alcune dichiarazioni sono obbligatorie per tutti i tipi di vino, altre solo per i vini Dop e Igp, altre ancora obbligatorie solo in alcuni casi o tipologie (es: vini spumanti o vini generici).

L’elenco completo delle “dichiarazioni obbligatorie” da riportare in etichettatura è riportato dall’art. 118 sexvicies Re. Ce. 1234/07.

Le indicazioni obbligatorie sono:

•          Categoria del vino

•          Espressione della menzione o classe di prodotto:

•          Nome dell’Igp o Dop;

•          Provenienza;

•          Titolo alcolometrico effettivo;

•          Volume nominale dei recipienti;

•          Indicazione del nome e dell’indirizzo dell’imbottigliatore

•          Indicazione del nome e indirizzo del produttore o del venditore (solo per gli spumanti);

•          Indicazione del nome e indirizzo dell’importatore (solo per i vini confezionati in Paesi Terzi);

•          Indicazione della tipologia zuccherina (solo per gli spumanti)

•          Indicazione “contiene solfiti”

•          Indicazione del lotto

•          Altre indicazioni, quando imposte dai disciplinari dei vini a Igt/Doc/Docg

Annata – In Italia con il Decreto Lgs. 61/2010 e con il Decreto applicativo del 5 ottobre 2010 l’annata è rientrata tra le indicazioni obbligatorie solo per i vini DOCG e DOC ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti. Le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l’indicazione dell’annata e smaltite fino ad esaurimento scorte.