Adempimenti al 31 luglio – “Bilancio annuo di cantina”

Oltre alla dichiarazione di giacenza  resta obbligatoria l’annotazione a registro (commercializzazione e/o vinificazione) del Bilancio annuo, come da art. 46 del Regolam. n. 436/09 e art. 12 del D.m. 19 dicembre 1994, n. 768.

Per la Ue il bilancio annuo consiste nel chiudere una volta l’anno i registri delle entrate e delle uscite (quindi: solo quelli di commercializzazione e/o di vinificazione) e, in tale occasione deve essere redatto l’inventario delle giacenze.

In pratica: con i “saldi” di ogni conto specifico dedicato alle singole qualità detenute, come risultanti dopo le eventuali operazioni a pareggio (per perdite, cali e superi) in modo da sincronizzare le giacenze teoriche (contabili) con quelle effettive di cantina, quest’ultime da accertarsi – non ci stanchiamo mai di ripeterlo – con molta accuratezza.

Di norma tali saldi si annotano riportando dapprima il totale dei carichi e, nel rigo successivo, il totale degli scarichi e, quindi, in terza riga, il totale dei prodotti ancora in cantina o deposito, che deve coincidere con precisione alle quantità effettivamente detenute in magazzino alla mezzanotte del 31 agosto.

Coloro che con contabilità computerizzata tengono “conti” a scalare che ad ogni operazione di carico o scarico (o altra movimentazione interna), effettuano direttamente il relativo saldo in modo da avere sempre sottomano le singole giacenze aggiornate, si ritiene che il saldo stesso sia automaticamente valido anche ai fini di dette norme. Ciò vale altresì per coloro che effettuano analoghe operazioni ad ogni fine mese, per cui i saldi di fine luglio 2013, coincidono con quelli utili ai fini suddetti. 

Con il 1° agosto (o anche dopo,  purché prima di ogni altra registrazione) in ogni conto tali giacenze effettive devono essere iscritte in “entrata”; ciò nello stesso registro o in uno nuovo dedicato alla nuova annata.

Per la nuova annata vitivinicola si riparte, infatti, con le quantità effettivamente detenute, da annotarsi preferibilmente in una pagina nuova con continuazione della vecchia numerazione oppure, a scelta dell’interessato, ricominciando dal n. 001/201_.

Una copia del Bilancio di cantina deve essere trasmessa entro il 15esimo giorno successivo alla data del 31 luglio all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

Qualora dovessero evidenziarsi perdite, superi o cali che eccedono l’1,5, tali variazioni vanno comunicate all’Icqrf competente per territorio entro la stessa data fissata per la presentazione della dichiarazione di giacenza (31 luglio).