Il sistema contributivo dei Consorzi
I costi derivanti dall’esercizio delle funzioni dei Consorzi con autorizzazione erga omnes, ad esclusione di quelle ritenuto di “servizio agli associati,” sono ripartiti tra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, siano essi soci o non soci, sulla base delle quantità di prodotto a Denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi.
I non associati partecipano quindi alle spese anche per le attività di tutela, vigilanza e valorizzazione che inevitabilmente vanno a vantaggio di tutta la Denominazione.
Di recentissima emanazione, alla data in cui scriviamo, le norme sanzionatorie per il mancato assolvimento degli oneri contributivi,che ol- tre alla sanzione pecuniaria, prevede la sospensione della certificazione del prodotto.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una commisurazione di- versa del contributo per le singole Denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DOC, DOCG o IGT.
Può altresì stabilire valori diversi di contributi per le diverse attività previste (promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza) o per le singole categorie (più alti ad esempio per gli imbottigliatori).
L’Assemblea può anche deliberare contributi straordinari (contributi a progetto), ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, sempre nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto. I termini di pagamento saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio con apposita delibera.
I contributi derivanti dall’esercizio delle funzioni ed attività erga omnes e relativo utilizzo devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione erga omnes non possono essere utiliz- zati per la copertura di disavanzi dell’esercizio “istituzionale” (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione erga omnes preventivate per l’esercizio successivo.
Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della Denominazione, al mo- mento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla Legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.
La L. 201 ha convertito con modificazioni il decreto legge 30 ott. 2008, n. 162, prevedendo tra l’altro: “art. 2 ter: “Al fine di rafforza- re la tutela e la competitività dei prodotti a DO …con decreto del MIPAAF … sono stabiliti i criteri per la fissazione dell’importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei “produttori e degli utilizzatori, al momento della loro immissione al sistema di controllo, sono tenuti a versare ai Consorzi di tutela…”).
La corretta operatività dei Consorzi oltre ad essere un dovere giuri- dico è condizione essenziale di garanzie per i produttori in termini di trasparenza e correttezza. Proprio in questa ottica il Legislatore (DM 12 maggio 2010) impone ai Consorzi una dettagliata rendiconazione annuale al MIPAAF della attività effettuata, presentazione del bilancio con distinzione delle voci erga omnes da quelle istituzionali, dettaglio investimenti effettuati, elenco associati. Non mancano infine disposizioni sanzionatorie nel caso di inadempienze.