Vino frizzante

I vini frizzanti naturali aventi un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e che presentano, conservati a 20 C in recipienti chiusi, una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica endogena non inferiore ad 1 e non superiore a 2,5 bar.

La presa di spuma o “frizzantatura” del vino frizzante può avvenire in bottiglia o in grandi recipienti chiusi (autoclavi). Per la presa di spuma si possono usare unicamente: mosto d’uva, mosto d’uva parzialmente fermentato, mosto concentrato, mosto concentrato rettificato (anche in miscela tra loro). L’aggiunta di questi prodotti per la presa di spuma non deve aumentare i volume totale originario della partita di più di 0,9 % vol (per i vini frizzanti generici  il titolo volumico totale della partita non può essere inferiore a 9% vol). Anche per la partita dei vini frizzanti, così come per gli spumanti, è concesso il taglio dei vini bianchi e rossi. Come per i vini spumanti a Do/Ig e i vini spumanti di qualità a Do/Ig anche per i vini frizzanti Doc e Igt gli elementi che compongono la partita devono provenire dalla stessa zona di origine (per gli Igt almeno l’85%). Le ditte produttrici devono inviare, una tantum, una dichiarazione d’inizio attività all’Icqrf periferico competente per territorio almeno trenta giorni prima. Devono, come per gli spumanti segnalare tutte le operazioni di trasformazione in un registro apposito entro il giorno lavorativo successivo a quello delle operazioni. I vini frizzanti non ricadendo nella definizione di vino spumante e cioè “non siano presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di fungo tenuto da fermagli o legacci e non abbiano una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar” restano assimilati ai vini tranquilli.

 La normativa vigente distingue i vini frizzanti nelle seguenti categorie:

–  Vino Frizzante (generico);

–  Vino Frizzante a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.);

– Vino Frizzante a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) o a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.); sono vini a I.G.T. o a D.O.C. o a D.O.C.G., il cui Disciplinare di produzione prevede anche la tipologia Frizzante, stabilendone le modalità di produzione e le caratteristiche;

– Vino Frizzante Gassificato, distinto dai precedenti, in quanto l’anidride carbonica non deriva dalla fermentazione naturale ma è, tutta o parte, aggiunta.