Vidimazione dei registri e procedure
Il richiedente dovrà porsi a carico l’onere di presentare apposita
domanda all’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale controllo
qualità, competente per territorio, ove ha sede lo stabilimento o
deposito in cui sono detenuti i prodotti vitivinicoli, diretta a ottenere
la vidimazione del registro. Tale domanda deve contenere
le generalità, la ragione sociale e la natura dell’attività svolta2.
Ad ogni cantina viene attribuito un numero di codice.
Con lettera Circolare del 14 settembre 1999 il Ministero delle
politiche agricole e forestali, Ispettorato centrale repressione frodi,
a seguito di un quesito sulla necessità o meno dell’autenticazione
della sottoscrizione dell’istanza di vidimazione, allorché la suddetta
istanza sia presentata da persona diversa dal rappresentante
legale della ditta interessata, ha fatto presente quanto segue:
“(Omissis) Questa Amministrazione centrale, al fine di fornire le
indicazioni necessarie a garantire una condotta uniforme da parte
di codesti Uffici periferici, ha formulato uno specifico quesito
all’Osservatorio permanente operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Al riguardo, l’Ufficio legislativo del citato Dipartimento, sentito
anche il parere dell’Osservatorio permanente per l’applicazione
della Legge 127/1997, è dell’avviso che debba in questo caso
applicarsi l’Art. 3, comma 11, della Legge 191/1998, secondo
cui l’istanza può essere presentata anche per posta o via fax, e
dunque anche da un terzo, purché a essa sia allegata copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore.
Nell’ipotesi in oggetto, infatti, l’istanza promana comunque dal
rappresentante legale della ditta interessata, anche se non presentata
personalmente da quest’ultimo al pubblico ufficiale addetto a riceverla. Diverso è invece il caso in cui l’istanza sia sottoscritta da soggetto diverso dal rappresentante legale. Solo in questa diversa ipotesi è necessario un atto di delega e si configura, conseguentemente, il problema della necessità di procedere o meno all’autentica della sottoscrizione dell’atto con cui il rappresentante legale delega a altri il potere di spendere il nome della ditta cui il registro si riferisce”.
Al fine poi, di semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione,
con decreto dirigenziale 22/11/1999 (Gu n. 66,
del 20/03/2000) i Comuni sono stati delegati a vidimare i registri
degli operatori cui l’Ufficio repressione frodi abbia già attribuito un
numero di codice.
Rimane, comunque, di stretta competenza dell’Ufficio repressione
frodi competente per territorio la vidimazione dei registri da tenere
presso stabilimenti o depositi per la raccolta di sottoprodotti della
vinificazione, per la produzione di aceti, di mosti concentrati retti-
ficati, di vinelli, di prodotti vitivinicoli da uve da tavola o a duplice
attitudine, di operatori sottoposti a misure particolari a seguito di
irregolarità, di tabulati relativi a più operatori e a più tipologie di
registrazione tenuti presso imprese specializzate.
I Comuni, a loro volta, sono tenuti a comunicare mensilmente all’Uffi-
cio repressione frodi, attraverso una apposita modulistica, i dati relativi
alle ditte per le quali hanno proceduto alla vidimazione dei registri.