Tenuta dei registri nei depositi

1) Per quanto riguarda i depositi di ditte produttrici o condizionatrici
situati in città o regioni diverse da quelle ove le ditte medesime
hanno sede sociale e presso i quali si effettuano vendite all’ingrosso,
sussiste l’obbligo della tenuta del registro, già preventivamente
numerato e vidimato dall’Ufficio periferico competente per
territorio dell’Ispettorato centrale repressione frodi (ora Icqrf).
2) Per quanto riguarda i depositi i cui titolari siano terze persone
incaricate della consegna dei vini ivi depositati da altre ditte
produttrici e condizionatrici, non sussiste l’obbligo della tenuta
dei registri (nota Ministero risorse agricole Icqrf prot. n.16261,
del 16/05/1996).
3) Se un’impresa possiede punti di vendita al minuto adibiti alla
vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più
depositi centrali a essa appartenenti, l’obbligo di tenere i registri
incombe ai depositi centrali; le consegne destinate a tali
punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono
registrate tra le uscite (Art. 38, Reg. Ce 436/2009).