Requisiti del contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari – Art. 62

A partire dal 24 ottobre 2012, cosa dovranno indicare i contratti di cessione dei prodotti agricoli al fine di essere conformi alle disposizioni di cui all’articolo 62?

A partire dal 24 ottobre 2012, i contratti dovranno, obbligatoriamente, essere stipulati:

– in forma scritta e indicare, a pena di nullità (art. 62, comma 1):

  • la durata del contratto;
  • le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
  • il prezzo;
  • le modalità di consegna e di pagamento.La nullità del contratto potrà anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Le cessioni di prodotti agricoli fondate su accordi verbali sono nulle ai sensi dell’articolo 62. I contratti non stipulati in forma scritta devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.

Riguardo alla forma dell’accordo di cessione, il decreto attuativo lascia una certa libertà alle parti; tutti gli elementi di cui sopra da indicare, a pena di nullità, possono essere contenuti

– In contratti o accordi “classici”, come contratto quadro, accordo quadro, contratto di base, o ancora accordi interprofessionali;

oppure

– All’interno dei documenti seguenti, ma a condizione che riportino gli estremi e il riferimento dei corrispondenti contratti o accordi:

Contratti di cessione dei prodotti

Documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura

Ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Dunque, anche alcuni tipi di documento, come il documento di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, completi di tutti gli elementi dell’art. 62, comma 1, possono assolvere agli obblighi dell’articolo 62, purché contengano tutti gli elementi essenziali (articolo 62, comma 1) e riportino la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

La violazione di tali obblighi, oltre alla nullità del contratto, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 20.000, a seconda del valore dei beni oggetto di cessione. 

L’articolo 62 afferma i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità, e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento alla stipulazione dei contratti di cessione10. La stessa norma prevede inoltre un elenco di specifiche condotte e prassi sleali11 che, nell’ambito delle relazioni commerciali che intercorrono nella filiera agroalimentare, devono considerarsi vietate. A decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 62, saranno considerate “condotte commerciali sleali” e, quindi, suscettibili di sanzioni da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L’allegato del decreto attuativo fornisce un elenco delle pratiche commerciali sleali.

 Sanzioni previste per la violazione degli obblighi previsti al comma 2 dell’articolo 62 (pratiche sleali):

La sanzione amministrativa prevista dall’art. 62 a carico del contraente che pone in essere una condotta commerciale sleale, può partire da 516,00 euro fino a € 3.000,00.