Registri dei vini spumanti e dei vini liquorosi
Registri dei vini spumanti e dei vini liquorosi
1) Per quanto riguarda l’elaborazione di vini spumanti, i registri devono
menzionare, per ciascuna delle partite (cuvée) preparate:
a) la data della preparazione;
b) la data di imbottigliamento per tutte le categorie di vini spumanti
di qualità;
c) il volume della partita (cuvée) e l’indicazione di ciascuna delle
sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico
effettivo e potenziale;
d) la quantità di sciroppo zuccherino utilizzata;
e) la quantità di sciroppo di dosaggio;
f) il numero di bottiglie ottenute, precisando il tipo di vino
spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di
zucchero residuo (brut, ecc.).
2) Per quanto riguarda l’elaborazione di vini liquorosi, i registri
indicano per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione
(Art. 42, Reg. Ce 436/2009):
a) la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui all’All. IV
punto 3 lettere e) e f) del Reg. Ce 479/2008 (alcole o distillato
di vino);
b) la natura e la quantità del prodotto aggiunto;
Si suggerisce di tenere registri singoli anche per quanto concerne
la produzione di vini frizzanti.