MVV – spedizione verso altri stati membri UE

(Prospetto 1, All.3 Dm n. 7494 del 2 luglio 2013)

Nel Prospetto n. 1 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. Fermi restando i documenti che già da tempo sono utilizzati in applicazione della disciplina delle accise (vedasi per le relative modalità di compilazione l’allegato 2, paragrafo 1), dal 1° agosto p.v. risulterà obbligatorio utilizzare, per gli speditori di prodotti non sottoposti ad accisa e per gli speditori che siano “piccoli produttori” il “modello MVV” allegato al decreto (art. 5, comma 1, e allegato I del decreto). Sarà ugualmente possibile utilizzare anche modelli “personalizzati”, purché contengano, almeno, le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella del “modello MVV”. Il modello in questione, pertanto, dal 1° agosto 2013, in questo specifico caso sostituirà il documento di accompagnamento modello IT istituito con il decreto interministeriale n. 768/94 . Si specifica che questi documenti devono sempre recare nell’intestazione il logo dell’Unione europea, l’indicazione “Unione europea”, la menzione “Italia”, l’emblema della Repubblica Italiana (art. 24, paragrafo 4, del regolamento) nonché, nella casella 10, il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza, vale a dire degli Uffici territoriali di questo ICQRF. Si premette che i documenti possono scortare i trasporti in questione sia dei prodotti allo stato sfuso sia di quelli confezionati.

 

Nel caso dei trasporti di prodotti sfusi, il modello MVV:

 

può essere predisposto dallo speditore, il quale dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV” (la numerazione è così formata: XX/YYYYY/ZZZZZ/AAAA in cui XX/YYYYY rappresenta il codice ICQRF, dove XX è la sigla della provincia e YYYYY è la parte numerica; ZZZZZ è il numero progressivo che identifica il documento nella contabilità aziendale vitivinicola e AAAA l’anno di riferimento): in tal caso, è sempre necessaria una timbratura preventiva da parte del Comune o dell’Ufficio territoriale (con le modalità di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto), tranne nel caso si effettui la convalida tramite la PEC, quando sarà resa operativa. Successivamente alla compilazione il documento deve essere convalidato (con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto, cioè tramite la PEC, quando sarà resa operativa, oppure tramite il Comune o tramite la microfilmatura);

può essere prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”: in tal caso il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e dovrà essere solo convalidato con le modalità già citate.

 

Per i prodotti confezionati, in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 11, comma 1, del decreto possono essere utilizzati anche i documenti sottoposti alle precitate procedure di autenticazione. Tuttavia, nel caso del trasporto di prodotti confezionati spediti verso un altro Stato membro dell’Unione europea, qualora si utilizzi il documento prestampato da una tipografia autorizzata, il predetto articolo 11 consente che la numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV” costituisca anche la convalida apposta ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino e comma 2 del regolamento (marca prescritta dall’Autorità competente prestampata su formulario stampato da una tipografia riconosciuta); in tal caso, pertanto, non è necessaria alcuna ulteriore formalità se non quelle, con riferimento alla casella 18 del modello MVV, di spuntare la dicitura «convalida ex articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e comma 2» e di apporre la data e la firma dello speditore (rappresentante legale o suo delegato). Si precisa che il documento MVV così predisposto non può essere utilizzato per i trasporti dei prodotti sfusi.