MVV – disposizioni applicabili ai documenti previsti dalla disciplina delle accise
Questi documenti, com’è noto, vengono redatti ed utilizzati in conformità con l’autonoma disciplina per essi applicabile, puntualmente richiamata nel preambolo del decreto. Nel caso del trasporto dei prodotti vitivinicoli, l’art. 24, paragrafo 1, del regolamento riconosce i documenti previsti dalla Direttiva n. 118/2008/CE a condizione che essi rechino le informazioni di cui all’allegato VI, parte C del regolamento, oppure permettano agli organismi competenti di accedere a tali informazioni.
Il citato art. 3, comma 6, prevede che tali documenti rispettino le disposizioni del decreto, ove applicabili. Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 25 del DM n. 210/96 (che fa salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite da altri provvedimenti legislativi o regolamentari che prevedano l’utilizzo dei DAS, fermo restando la disciplina di carattere generale stabilita dal DM stesso), si precisa che:
a) per quanto riguarda il trasporto dei prodotti vitivinicoli scortati dal documento di accompagnamento semplificato (DAS – art. 9 e seguenti del DM n. 210/96), sono applicabili le seguenti norme del decreto:
ü l’articolo 6, commi 2 e 8, ai fini della conforme compilazione: pertanto, sul predetto documento dovranno figurare sia l’indicazione della quantità in numeri e, se il documento è compilato manualmente, anche in lettere, sia ai fini della corretta designazione del prodotto vitivinicolo trasportato, la compilazione della casella n. 8 (del DAS) effettuata secondo le istruzioni di cui all’Allegato II del decreto relative alle caselle contraddistinte dal numero 17 diverse dalla casella n. 17c;
ü l’articolo 7, comma 1, ai fini dell’autenticità degli stessi documenti (art. 26 del regolamento), se si tratta di prodotti trasportati allo stato sfuso: pertanto, il predetto documento dovrà essere convalidato con una delle modalità di cui agli articoli 8 (quando la stessa sarà operativa) oppure 9 o 10; se si tratta di prodotti confezionati, l’autenticità dei DAS si intende assicurata qualora tali documenti siano emessi in conformità con le sole formalità di cui all’articolo 9 e seguenti del DM n. 210/1996; in proposito, si specifica che è pure applicabile l’art. 12, per quanto riguarda la nullità della convalida;
ü l’articolo 14, ai fini dell’invio di copie dei documenti nel caso dei trasporti di prodotti allo stato sfuso;
b) per quanto riguarda il trasporto dei prodotti vitivinicoli scortati da uno dei precitati documenti previsti dall’art. 21, paragrafo 6 (e-AD) o dall’art. 26, paragrafo 1 (documento di riserva) della Direttiva n. 2008/118/CE, è applicabile solamente l’art. 6, comma 8 e, pertanto, anche in questo caso, in vista della corretta designazione del prodotto vitivinicolo trasportato, la compilazione delle caselle n. 17, diverse dalla casella n. 17c, dovrà essere effettuata secondo le corrispondenti istruzioni di cui all’Allegato II del decreto.