MVV – Consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi
In questo caso il decreto dispone che si applicano esclusivamente le specifiche disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001, le quali prevedono, tra l’altro, che il documento di accompagnamento da utilizzare sia un documento di accompagnamento accise (DAA – art. 1 del DM n. 210/96) che rechi il riferimento alla voce doganale della N.C. codice 2307, e la denominazione “feccia di vino liquoroso”.
- Bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta (art. 4, commi 2 e 3);
E’ noto che l’articolo 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino, del regolamento esenta dalla redazione di un documento di accompagnamento per scortare il trasporto di vinacce e di fecce di vino verso un distilleria nel caso in cui tale trasporto sia scortato da una bolletta di consegna istituita dallo Stato membro interessato: in proposito, l’art. 4, commi 2 e 3 del decreto identificano la predetta bolletta di consegna in un documento redatto utilizzando gli stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dagli Uffici finanziari (DM 29 novembre 1978). La bolletta in parola è compilata con le modalità stabilite dall’Allegato VI del regolamento nonché dall’articolo 5, commi 5 e 6 e dall’articolo 6 commi da 2 a 6 e 8 del decreto. In sostanza, chiunque intende spedire i citati sottoprodotti della vinificazione ad una distilleria riconosciuta, dovrà munirsi dei sopra menzionati stampati, i quali, pertanto, recheranno un numerazione prestampata. Il decreto non precisa lo schema del documento e, pertanto, quest’ultimo potrà essere liberamente predisposto, salvo che esso dovrà comunque:
− essere composto da due o tre esemplari a seconda che il trasporto venga effettuato con mezzi propri dello speditore o del destinatario (che conservano una copia del documento) oppure mediante un trasportatore terzo (il quale sarà tenuto anch’esso alla conservazione di una copia del documento); in ogni caso colui che effettua il trasporto dovrà apporre sul documento la propria firma al momento della consegna del prodotto nella casella relativa ai dati del trasportatore;
− recare le altre necessarie indicazioni secondo quanto stabilito dall’Allegato VI del regolamento (speditore, luogo di spedizione, destinatario, luogo di consegna, ecc.) e, in particolare, l’indicazione della quantità in numeri (e, se il documento è compilato manualmente, anche in lettere), la data e l’ora di spedizione (quest’ultima da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all’ora, se costituiti da unità), apposte di seguito alle rispettive menzioni “data di inizio del trasporto” e “ora di partenza” e la designazione, tutte effettuate secondo le istruzioni di cui all’Allegato II del decreto; per quanto riguarda la designazione si richiama, inoltre, l’art. 8, comma 2, del DM 27 novembre 2008 che, nel caso in cui il distillatore intenda commercializzare le grappe con indicazione geografica oppure con l’indicazione di uno o due vitigni o del vino DOP/IGP, richiede la specificazione sul documento di accompagnamento dell’area geografica o della varietà delle uve dalla cui vinificazione esse provengono ovvero del vino a DOP/IGP del quale costituiscono il sottoprodotto.
Si precisa che tali bollette di consegna non sono soggette ad alcuna ulteriore procedura di autenticazione (timbratura preventiva e convalida).