MVV – circolazione nazionale
(Prospetto 3 , 4 , 5, All.3 Dm n. 7494 del 2 luglio 2013)
Nel Prospetto n. 3 sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti che si svolgono interamente sul territorio nazionale. In proposito, occorre premettere che l’articolo 17 del decreto ha stabilito che i documenti già istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 768/94 e del decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati fino all’entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico, limitatamente alla circolazione nazionale(pertanto, questi documenti non possono essere utilizzati nemmeno nel caso di trasporto di prodotti vitivinicoli destinati all’esportazione con partenza da dogana italiana). L’utilizzo di tali documenti dovrà avvenire in conformità con le citate disposizioni (in particolare, per quanto riguarda il DM n. 768/94, gli articoli 2, 3, comma 1, 4, 5, 6 e 7), la cui vigenza viene anch’essa prorogata, dall’art. 18, comma 3, del decreto, fino alla data di entrata in applicazione di quelle relative al documento elettronico. Si chiarisce, tuttavia, che, per quanto riguarda le indicazioni relative allo speditore, al destinatario, al luogo di consegna, al trasporto, alla quantità e, soprattutto, alla designazione del prodotto, devono essere osservate le modalità che, per le corrispondenti indicazioni da apporre sul documento MVV, sono riportate nell’Allegato II del decreto.
Ciò premesso, si fa presente che, nei casi in cui non sussistono i vincoli di circolazione derivanti dall’applicazione della disciplina delle accise, riepilogati nella prima colonna del prospetto in esame:
– permane la possibilità di utilizzare il “documento” già istituito dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 (DDT, Fatture, etc.) per il trasporto dei prodotti vitivinicoli confezionati sul territorio nazionale; lo stesso documento; si precisa che per tale documento non è prevista alcuna specifica procedura di autenticazione, essendo necessario e sufficiente che lo stesso rechi le informazioni elencate all’articolo 2 del citato decreto direttoriale (art. 17, comma 1, primo periodo del decreto);
– permane la possibilità di utilizzare il documento di accompagnamento modello IT (conforme al modello contenuto nell’Allegato VII del regolamento prima delle modifiche introdotte dal regolamento UE n. 314/2012) già istituito ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, del DM n. 768/94, prestampato dalle tipografie autorizzate (art. 3, comma 1, del DM n. 768/94) e preventivamente timbrato ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, per scortare il trasporto, sul territorio nazionale, sia dei prodotti vitivinicoli confezionati nonché di quelli allo stato sfuso, in quest’ultimo caso a condizione che lo stesso sia successivamente convalidato secondo le disposizioni degli articoli 5 (convalida presso il Comune) e 6 (convalida tramite microfilmatura) del già citato DM n. 768/94; si precisa che il documento modello IT non può essere convalidato tramite la PEC (anche quando la stessa diverrà operativa) e che l’eventuale convalida realizzata tramite tale sistema sarà considerata nulla;
– è consentito (in via transitoria) l’utilizzo del documento MVV, di modello “libero”, cioè contenente almeno le stesse informazioni del modello MVV (Allegato I al decreto), precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare e per il quale è consentito non indicare, nell’intestazione, né “Unione europea” (ed il relativo logo), né “Italia” (ed il relativo l’emblema) né, infine il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza;
il predetto documento MVV può scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi e confezionati con le medesime modalità già illustrate nei casi relativi alla spedizione verso un altro Stato membro dell’Unione europea (vds. commento al Prospetto n. 1). Si specifica che per i prodotti vitivinicoli confezionati, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto, in via del tutto analoga a quanto è consentito per il “documento” di cui al decreto direttoriale del 14 aprile 1999, il predetto documento MVV, sia che si tratti di un documento predisposto dallo speditore ovvero di un documento acquistato presso una tipografia autorizzata, può non essere sottoposto né alla timbratura preventiva né alla convalida.