MVV – circolazione casi particolari
Nel Prospetto 5 il primo caso fa riferimento agli articoli 7, comma 3, e 17, comma 2, del decreto, in base ai quali viene data la possibilità di utilizzare documenti anche non prestampati/prenumerati né preventivamente timbrati né successivamente convalidati per scortare il trasporto sul territorio nazionale, effettuato con mezzi propri del destinatario, di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri. In tal caso, tuttavia, il documento di accompagnamento deve riportare nella designazione del prodotto la dicitura “destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario”. Si precisa che, trattandosi di un trasporto di vino allo stato sfuso, andranno comunque indicati, al fine di adempiere all’obbligo di descrivere il prodotto nella maniera più precisa (si vedano le istruzioni contenute nell’Allegato II del decreto relativamente alle caselle numerate con il n. 17, diverse dalla casella n. 17c):
− la designazione del prodotto (ad es. per i vini non a DOP né a IGP: “Vino senza DOP/IGP”;: “Lazio IGT”; nel caso dei vini IGP che provengono da un taglio o assemblaggio consentito con altri vini, l’indicazione della IGP riportata sul documento va completata con quella della relativa percentuale);
− il colore (rosso, bianco o rosato);
− la provenienza (ad es.: “Prodotto in Italia” se si tratta di vino ottenuto da uve raccolte e vinificate in Italia);
− le informazioni relative agli allergeni (ad es.: “contiene solfiti”);
− il titolo alcolometrico effettivo e, nel caso di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, anche il titolo alcolometrico totale;
− le indicazioni facoltative (ad es.: annata, varietà – si tenga presente che l’annata è obbligatoria nel caso dei vini a DOP; queste indicazioni vanno completate, nel caso in cui il vino proviene da un taglio o assemblaggio consentito con altri vini di altre varietà o annate, con quelle relative alle percentuali della varietà e dell’annata indicate sul documento)
− la quantità netta totale (espressa in ettolitri o litri: la quantità sarà quindi preceduta dai simboli “hl” oppure “l”);
− il codice della categoria (ad es.: il codice 1, che corrisponde al “Vino senza DOP/IGP”);
− il codice della zona viticola (ad es.: “CII);
− il codice delle operazioni vitivinicole (ad es., si deve indicare il codice n. 4 per segnalare che il vino è stato dolcificato).