MVV cartaceo

A partire dal 1 agosto 2013, in attesa del modello elettronico, potrà essere utilizzato il modello di documento MVV cartaceo, modello riportato nell’Allegato I del decreto n. 7494, oppure possono essere utilizzati modelli conformi al MVV diversi purché contengano almeno le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella. Va sempre redatto in tre copie (una per il destinatario, una per lo speditore, una per il trasportatore).

Sono previste due tipologie di documenti:

 

  1. quelli predisposti dallo speditore (art. 5, comma 4, lettera A), con una numerazione progressiva apposta direttamente dallo stesso, secondo modalità specifiche ed in relazione ad una contabilità interna vitivinicola riferita a ciascun anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Questi documenti,  predisposti direttamente dalla azienda speditrice, sono soggetti sia a timbratura preventiva sia a convalida;
    b) quelli prenumerati e prestampati da tipografie autorizzate (art.5, comma 4, lett. B), non sono    soggetti alla timbratura preventiva da parte di autorità competenti.

     

    In via transitoria, per la sola circolazione nazionale, oltre alla possibilità di utilizzare i modelli della precedente normativa sono previste delle disposizioni semplificate per l’utilizzo dei nuovi modelli MVV, ovvero si possono utilizzare:

     

  • Modelli MVV cartacei liberamente redatti dallo stesso speditore, in cui è possibile non riportare l’indicazione dell’Unione Europea, del relativo logo, di Italia, dell’emblema di Stato ed i riferimenti dell’autorità competente per il luogo di partenza. Tali documenti devono però riportare tutte le informazioni modello MVV, precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare, e possono pertanto, non riportare il numero identificativo della casella;
  • per i soli prodotti confezionati, i nuovi documenti di accompagnamento non sono soggetti alle specifiche procedure di convalida previste dal decreto, né è necessario utilizzare documenti prestampati da tipografie autorizzate o preventivamente timbrati da parte di Autorità competenti. In tal caso l’autenticità del documento è assicurata dalla univocità della numerazione ad esso assegnata.