Metodi di produzione

Per metodi di produzione si intendono tutte le lavorazioni che precedono l’immissione al consumo, a partire dalla coltivazione e dalla preparazione delle uve in vista della vinificazione fino alle trasformazioni (elaborazioni) in vini speciali (frizzanti, spumanti o liquorosi). Possono essere utilizzati facoltativamente solo dai vini a Dop/Igp.

I metodi di produzione, in base alle norme che li regolano, possono così suddividersi:

a) tutelati come “menzioni tradizionali”, in parte definiti e riservati a taluni vini a Dop o Igp dall’Allegato XII del Regolamento n. 607 (quali Alberata, Amarone, Chiaretto, Riserva, Superiore ecc.)

b) relativi a vini maturati o invecchiati in legno, di all’allegato XII del Regolamento n. 607 (quali fermentato in barrique, maturato in botte di, invecchiato in botte ecc.)

c) relative ad espressioni di uso riservato a talune qualità di vini spumanti a Dop/Igp soggette a regole di produzione specifiche (quali fermentato in bottiglia,  metodo classico, Cremant ecc.)

d) riferimenti alla produzione biologica dell’uva (quali vino biologico)

e) riferimento al termine “novello” un modo di elaborazione riservato a taluni vini tranquilli e frizzanti a Dop/Igp, con la disciplina nazionale specifica (D.m. 13 luglio 1999).

Simboli Ue

L’utilizzo dei pittogrammi comunitari, relativi alle denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, è solo aggiuntivo e pertanto non sostituisce l’obbligo di indicare in etichettatura la menzione relativa alla propria classe di appartenenza.