Legge 24 marzo 2012, n. 27 Art. 62 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari

L’articolo 62 del D.L. 1/2012 si applica a tutte le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare e in particolare ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana. Per quanto riguarda i prodotti esportati, sono soggetti al rispetto delle norme di cui all’articolo 62 – e quindi di rispettare i termini di pagamento di 30 o 60 giorni – anche i contratti stipulati con operatori esteri che acquistino merci provenienti dall’Italia con la clausola “franco stabilimento”.

Sono assoggettati alla nuova disciplina tutti gli operatori della filiera agroalimentare: agricoltori, produttori, industrie di trasformazione, centrali di acquisto, grande distribuzione, grossisti, intermediari, dettaglianti. Sono invece esclusi i contratti con il consumatore finale, cessioni di prodotti istantanee, cessioni effettuate dai soci di cooperative agricole alle cooperative stesse, cessioni effettuate ai soci di organizzazioni di produttori.