Le Sanzioni
Riportiamo in sintesi e in maniera schematica le sanzioni introdotte e riformate dal D. Lgs. 61/2010.
Sanzioni sulla produzione (art. 22)
• Per la vendita di vini non conformi ai disciplinari sanzioni da 2.000 a 20.000 euro con possibilità di raddoppio per quantitativi superiori ai 100 hl e pubblicazione su due riviste della regione.
• Per uve non conformi vendute come uve DOC da 1.000 a 10.000 euro.
• Per mancato aggiornamento schedario viticolo da 300 a 1.000 euro.
• Per dichiarazione di produzione maggiore al reale da 1.000 a 5.000 euro.
• Per mancata presentazione della denuncia di produzione o errori di compilazione da 500 a 3.000 euro il ritardo tra 2/300 a 1.000/1.500 euro.
Sanzioni su designazione (art. 23)
• Per contraffazione fascette da 30000 a 100000 euro
• Per commercializzazione vini senza la fascetta qualora obbligatoria da 10.000 a 50.000 euro.
• Per usurpazione del nome di una DOC da 2.000 a 13.000 euro.
• Per adozione del nome di una DOC nella ragione sociale da 1000 a 10000 euro.
Sanzioni del piano di controllo (art. 24)
• Per non “conformità grave” dopo accertamento dell’Icqrf e ricorso non andato a buon fine da 2.000 a 13.000 euro
• Per ostacolo all’attività di ispezione dell’organismo di controllo autorizzato 1.000 euro più la sospensione dall’uso della denominazione.
• Per mancato pagamento sanzione del doppio dell’importo.
Sanzioni per l’organismo di controllo (art. 25)
• Per inadempienza alle disposizioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro.
• Per discriminazione tra i soggetti da 6.000 a 60.000 euro.
Sanzioni per i consorzi di tutela (art. 26 e 27)
• Per utilizzo della denominazione nella propria ragione sociale da organismo diverso da quelli riconosciuti dal Mipaaf, 20.000 euro.
• Per esercizio di attività di competenza dei consorzi da parte di terzi 10.000 euro.
• Per il consorzio inadempiente o che svolge attività incompatibile da 5.000 a 50.000 euro.
• Per attività discriminatoria del consorzio sulla rappresentanza delle varie componenti da 6.000 a 60.000 euro.
Sanzioni per concorsi enologici (art. 28)
• Per concorsi enologici relativi a vini Dop o Igp senza l’opportuna autorizzazione del Mipaaf, 20.000 euro.
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 61/2010 è attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).