Le perdite, i cali e i superi

Le perdite, i cali e i superi dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all’atto in cui vengono ultimate le operazioni che
li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite, i cali e i superi che superino in una campagna vitivinicola l’1,5% ragguagliato a anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute,
ancorché cedute, devono essere comunicati e adeguatamente motivati all’Ufficio periferico dell’Icqrf competente per territorio, all’atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione della dichiarazione di giacenza (Art. 44, Reg. Ce 436/2009 e Art. 10 del Dm 768/1994.

I singoli cali o superi, naturalmente, devono essere registrati nei saldi dei conti in cui vengono accertati.